Art. 10-ter.
     Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale

((  1.  A  decorrere  dal 1› gennaio 1989, la tariffa massima a metro
lineare  di  cui  all'articolo  198  del  testo  unico per la finanza
locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (a), e
successive  modificazioni,  e'  stabilita  come segue: a) condutture,
cavi ed impianti in genere: di diametro inferiore a cm 20, L. 150; di
diametro  di  cm 20 e oltre, L. 300; b) condutture di acqua potabile:
di  diametro  inferiore a cm 20, L. 50; di diametro di cm 20 e oltre,
L.  100.  2.  Per  l'anno  1989  le tariffe di cui al comma 1 possono
essere  rideliberate  entro  trenta  giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della legge di conversione del presente decreto.
)) --------
 
             (a)  L'art.  198  del  testo unico per la finanza locale
          determina  la  tariffa  della  tassa  di  occupazione   del
          sottosuolo  stradale  (primo comma) e i relativi contributi
          (secondo comma).  Gli  aumenti  disposti  con  il  presente
          articolo si riferiscono alla misura della tassa.