Art. 10-ter. Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale (( 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (a), e successive modificazioni, e' stabilita come segue: a) condutture, cavi ed impianti in genere: di diametro inferiore a cm 20, L. 150; di diametro di cm 20 e oltre, L. 300; b) condutture di acqua potabile: di diametro inferiore a cm 20, L. 50; di diametro di cm 20 e oltre, L. 100. 2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. )) --------
(a) L'art. 198 del testo unico per la finanza locale determina la tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale (primo comma) e i relativi contributi (secondo comma). Gli aumenti disposti con il presente articolo si riferiscono alla misura della tassa.