Art. 11. B i l a n c i o 1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' fissato al (( 30 aprile )) . Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione. 2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (a). --------
(a) Il testo dell'art. 1-quater del D.L. n. 55/1983 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 11: Si trascrive il testo dell'art. 1-quater del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983): "Art. 1-quater - 1. Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dagli statuti regionali. 2. Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie inerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo. 3. Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione. 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potra' essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti. 5. La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio. 6. In pari tempo la relazione previsionale e programmatica e' comunicata alla regione che puo' formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo. 7. La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione. 8. La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione. 9. Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo e' fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate. 10. Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente. 11. Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva".