Art. 11.
                           B i l a n c i o

  1.  Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione  dei  comuni,  delle  province,  dei loro consorzi e delle
comunita'  montane  e'  fissato  al (( 30 aprile )) . Di conseguenza,
restano  modificati  gli altri termini per gli adempimenti connessi a
tale deliberazione.
  2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province,
dei  loro  consorzi  e  delle  comunita'  montane  e' autorizzato con
deliberazione  dei  rispettivi  consigli,  per  il  tempo  necessario
all'espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  previsti dall'articolo
1-quater  del  decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (a).
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             (a)  Il  testo dell'art. 1-quater del D.L. n. 55/1983 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 11:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1-quater del D.L. n.
          55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza
          locale per l'anno 1983):
             "Art.  1-quater  - 1. Le province e i comuni partecipano
          alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla
          base  dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,
          dall'articolo  34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dagli
          statuti regionali.
             2.   Le  province  e  i  comuni  devono  operare  scelte
          prioritarie inerenti con  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi
          della  programmazione  economica  nazionale e dei programmi
          regionali di sviluppo.
             3.  Le  province  e  i comuni sono tenuti ad allegare al
          bilancio  di  previsione  una  relazione   previsionale   e
          programmatica  per  il  periodo  considerato  dal  bilancio
          pluriennale della regione.
             4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
          il Ministro  del  tesoro,  udita  l'Associazione  nazionale
          comuni  italiani  (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio
          pluriennale potra' essere esteso ai comuni con  popolazione
          sino a 20.000 abitanti.
             5.  La  relazione  previsionale  e  programmatica  e gli
          schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla
          giunta,  sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.
             6.   In   pari   tempo   la   relazione  previsionale  e
          programmatica e' comunicata alla regione che puo' formulare
          proprie    osservazioni   in   relazione   agli   obiettivi
          programmatici  di   sviluppo   risultanti   dal   programma
          regionale di sviluppo.
             7.   La  relazione  previsionale  e  programmatica  e  i
          progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati
          contestualmente  dal consiglio provinciale o comunale entro
          il 15 dicembre, previo espresso  pronunciamento  in  ordine
          alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.
             8.  La  deliberazione  relativa  al  bilancio annuale di
          previsione  viene  trasmessa   dal   segretario   dell'ente
          all'organo  regionale  di  controllo  entro  i dieci giorni
          successivi alla adozione.
             9.  Il  termine  per  l'esame  del bilancio da parte del
          comitato regionale di controllo e' fissato in trenta giorni
          dal  ricevimento.  In caso di richiesta di chiarimenti, gli
          enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal
          ricevimento.  Le  richieste  di  chiarimento  hanno effetto
          sospensivo solo se motivate.
             10.  Il  comitato  regionale di controllo adotta in ogni
          caso il proprio  provvedimento  definitivo  entro  i  dieci
          giorni  successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in
          cui perviene la risposta dell'ente.
             11.  Decorso il suindicato termine assegnato al comitato
          regionale  di  controllo,  senza  che  quest'ultimo   abbia
          emanato  il  relativo  provvedimento  la  deliberazione del
          bilancio diventa esecutiva".