Art. 12.
Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni,
   dei  loro  consorzi,  delle  comunita'  montane  e  delle  aziende
   municipalizzate.

  1.  Lo  Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci
delle  amministrazioni  provinciali,  dei comuni, dei consorzi, delle
comunita'  montane  e  delle  aziende  municipalizzate con i seguenti
fondi:
    a)  fondo  ordinario  per  la  finanza locale determinato in lire
2.483.096  milioni  per le province, in lire 14.213.549 milioni per i
comuni e in lire 70.000 milioni per le comunita' montane;
    b)  fondo  perequativo per la finanza locale, determinato in lire
816.100  milioni  per  le  province e in lire 4.949.555 milioni per i
comuni.   Il   fondo   perequativo   e'  ulteriormente  aumentato  in
applicazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) , attribuendo
la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per
l'80 per cento ai comuni;
    c)  fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della
legge  1›  giugno  1977,  n. 285, come modificata dal decreto-legge 6
luglio  1978,  n.  351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  1978, n. 479 (b) , a favore delle province, dei comuni e loro
consorzi,  delle  comunita'  montane e delle aziende municipalizzate,
costituito  con  il  consolidamento  delle  spettanze dell'anno 1987,
valutato in lire 811.000 milioni;
    d)  fondo  per  il  finanziamento dei maggiori oneri connessi con
l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante
dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro
di  cui  all'articolo  31  della  legge 28 febbraio 1986, n. 41 (c) ,
costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni
iscritto  al  capitolo  1600  dello stato di previsione del Ministero
dell'interno  per  l'anno  1989,  ai  sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1987, n.
434 (d) ;
    e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali,  dei  comuni  e delle comunita' montane pari, per l'anno
1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti  a  tutto  il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644
milioni.  Detto  fondo e' maggiorato per l'anno 1990, di lire 660.000
milioni,  di  cui  lire  70.000 milioni per le province, lire 577.000
milioni  per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunita' montane.
((  1-bis.  Entro  il  limite  di importo complessivo stabilito dalla
lettera  e)  del  precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata,  per  l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni
annui  ad  ogni  ente,  fino  ad  un  importo complessivo di lire 600
miliardi,  mutui  ventennali  per  la costruzione, l'ampliamento o la
ristrutturazione  di  acquedotti,  fognature, impianti di depurazione
delle  acque,  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani, incluso
l'acquisto  dei  mezzi  speciali per il trasporto dei rifiuti stessi.
L'onere  di  ammortamento  dei  mutui contratti ai sensi del predetto
comma e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere
si  provvede  nell'ambito  dello  stanziamento  a  favore  del  fondo
perequativo  per  i  comuni  di  cui al comma 1, lettera b) , secondo
periodo.  La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro
e  non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui
di  cui  al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione
dei   comuni   beneficiari,   direttamente  a  consorzi  regolarmente
costituiti   di   cui   i   comuni  stessi  facciano  parte,  purche'
l'intervento  sia  realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli
impianti  di  depurazione  e  di  smaltimento,  essi  siano  comunque
destinati  a  servizio  permanente  dei  comuni  beneficiari.  Per le
assegnazioni  effettuate  per  l'anno  1988 in conformita' al comma 2
dell'articolo   10   del   decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440
(e),  resta ferma la facolta' di impegnare le stesse entro il secondo
anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. ))
  2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunita' montane
della   Sicilia  sono  attribuiti  alle  amministrazioni  provinciali
competenti per territorio.
  3.  All'articolo  8,  comma 3, del decreto-legge 1› luglio 1986, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488
(f), le parole: "fino a cinque anni" sono sostituite con le seguenti:
"fino a dieci anni".
 
             (a)   L'art.   6,   comma   7,   del  D.L.  n.  511/1988
          (Disposizioni urgenti in materia  di  finanza  regionale  e
          locale) come modificato dall'art.  18, comma 5, del decreto
          qui pubblicato, stabilisce: "7. Le addizionali  relative  a
          forniture  con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt,
          nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3  non
          distributrici,  sono  liquidate  e  riscosse  con le stesse
          modalita' dell'imposta  erariale  di  consumo  sull'energia
          elettrica  e sono versate in apposito conto corrente aperto
          presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  intestato  a
          "Ministero  del  tesoro:  somme  da  devolvere a favore dei
          comuni e delle province".  Con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro  le  somme  affluite  nel predetto conto corrente di
          tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti
          capitoli   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno, per la successiva  loro  ripartizione  tra  i
          comuni  e  le  province  secondo  criteri  individuati  dal
          Ministro  dell'interno  sentite  l'UPI  e  l'ANCI.   ((  In
          relazione  al  particolare  ordinamento  finanziario  delle
          province di Trento e di Bolzano le addizionali  di  cui  al
          presente   comma,   riscosse   nell'ambito  delle  province
          medesime, sono  versate  direttamente  ai  comuni  ed  alle
          province con le modalita' previste dal comma 5". ))
             (b)   La   legge   n.   285/1977,   reca   provvedimenti
          sull'occupazione giovanile.
             (c)  Si  trascrive  il  comma  1 (limitatamente al primo
          periodo)  dell'art.  31  della  legge  n.  41/1986   (Legge
          finanziaria 1986), cosi' formulato: "La quota di contributo
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale  per  i
          lavoratori  dipendenti  di  tutti  i  settori,  pubblici  e
          privati,  comprensiva  dell'aliquota  aggiuntiva   prevista
          dall'articolo  4  del  decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
          convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto  1974,
          n.  386,  e' fissata nella misura del 10,95 per cento della
          retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a  carico
          dei  datori  di  lavoro  e  l'1,35  per  cento a carico dei
          lavoratori".
             (d)  L'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 355/1987
          (finanziamento  integrativo  della  spesa  per  i   rinnovi
          contrattuali  del  pubblico  impiego,  del  Fondo sanitario
          nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario
          per   la   finanza   locale,  nonche'  autorizzazione  alla
          corresponsione di anticipazioni al  personale)  stabilisce,
          al  fine  di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri
          connessi  con  l'attuazione  dei  contratti  1985-1987:  "i
          trasferimenti  statali a favore dei comuni delle province e
          delle comunita'  montane  sono  incrementati  di  lire  323
          miliardi  per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno
          1988 ed esercizi successivi".
             L'art.  2,  comma  1,  lettera  c), del predetto D.L. n.
          355/1987 stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento
          della  maggiore  spesa derivante dall'aumento dell'aliquota
          contributiva a carico dei datori di lavoro di cui  all'art.
          31  della  legge  n.  41/1986:  "i  trasferimenti statali a
          favore delle regioni a statuto ordinario sono  incrementati
          di  lire  34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi
          per l'anno 1988 ed esercizi successivi".
             (e)   L'art.   10,   comma   2,  del  D.L.  n.  359/1987
          (Provvedimenti urgenti per la finanza  locale)  stabilisce:
          "2. Per ciascuno degli anni 1987 e 1988 la Cassa depositi e
          prestiti  e'  autorizzata  a  concedere   ai   comuni   con
          popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti, assicurando un
          minimo di lire 100 milioni ad ogni ente,  fino  all'importo
          complessivo  di  lire  600 miliardi annui, mutui ventennali
          per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione  di
          acquedotti,  fognature ed impianti di depurazione.  L'onere
          di ammortamento e' assunto  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato.   La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi
          e prestiti dovra' essere impegnata entro e non oltre il  30
          novembre  del  secondo  anno  successivo all'assegnazione a
          pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono
          essere  concessi,  su deliberazione dei comuni beneficiari,
          direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di  cui  i
          comuni  stessi  facciano  parte,  purche'  l'intervento sia
          realizzato sul proprio territorio".
             (f)  Il testo dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 318/1986
          (Provvedimenti  urgenti  pr  la   finanza   locale),   come
          modificato  dal  presente articolo, e' il seguente: "3. Nel
          caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi  per
          rettifiche,  ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare
          espletamento  dei  servizi  indispensabili,  il   Ministero
          dell'interno  e'  autorizzato  a  consentire  rateizzazioni
          della restituzione (( fino a dieci anni )) , con gravame di
          interessi  al  tasso  riconosciuto  sui depositi degli enti
          locali dalla disciplina della tesoreria  unica  al  momento
          dell'inizio    dell'operazione.    Sono    soggette    alla
          rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di  esecuzione,
          anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni
          precedenti, con efficacia  dalla  data  dell'autorizzazione
          alla dilazione del recupero".