Art. 12. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate. 1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi: a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunita' montane; b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) , attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni; c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479 (b) , a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato in lire 811.000 milioni; d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (c) , costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434 (d) ; e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644 milioni. Detto fondo e' maggiorato per l'anno 1990, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunita' montane. (( 1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b) , secondo periodo. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformita' al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (e), resta ferma la facolta' di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. )) 2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunita' montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio. 3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (f), le parole: "fino a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "fino a dieci anni".
(a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) come modificato dall'art. 18, comma 5, del decreto qui pubblicato, stabilisce: "7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. (( In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma 5". )) (b) La legge n. 285/1977, reca provvedimenti sull'occupazione giovanile. (c) Si trascrive il comma 1 (limitatamente al primo periodo) dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), cosi' formulato: "La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori". (d) L'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 355/1987 (finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale) stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987: "i trasferimenti statali a favore dei comuni delle province e delle comunita' montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi". L'art. 2, comma 1, lettera c), del predetto D.L. n. 355/1987 stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge n. 41/1986: "i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi". (e) L'art. 10, comma 2, del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) stabilisce: "2. Per ciascuno degli anni 1987 e 1988 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovra' essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul proprio territorio". (f) Il testo dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti pr la finanza locale), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno e' autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione (( fino a dieci anni )) , con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero".