Art. 14.
                    Fondo ordinario per i comuni

  1.  A  valere  sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera  a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere
a  ciascun  comune,  per  l'anno  1989,  un  contributo pari a quello
ordinario  spettante  nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il
2,3  per  cento  per  la manovra perequativa indicata all'articolo 6,
comma 4.
  2.  Il  contributo  e'  corrisposto in quattro rate uguali entro il
primo mese di ciascun trimestre.