Art. 16.
             Certificazioni di bilancio e di consuntivo

  1.  Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane
sono  tenuti  a  presentare  entro  il  30  giugno  1989 al Ministero
dell'interno   la   certificazione   del   bilancio   di   previsione
dell'esercizio  in corso e la certificazione del conto consuntivo del
penultimo  anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale
rappresentante  dell'ente,  dal  segretario  e  dal  ragioniere,  ove
esista.  Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle
comunita'   montane   ed   ai  comuni,  e'  trasmessa  dal  Ministero
dell'interno  alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra copia
dei  predetti  certificati  relativi  alle  province,  alle comunita'
montane  ed  ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e'
trasmessa  dal  Ministero  dell'interno ai Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica.
  2.  Le  amministrazioni  provinciali  della Sicilia devono redigere
anche  i  certificati  per  l'anno  1989  previsti  per  le comunita'
montane.
  3. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  coi  Ministri del tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione  economica, sentite l'Associazione
nazionale   dei  comuni  italiani  (ANCI),  l'Unione  delle  province
d'Italia (UPI) e
(( l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani )) (UNCEM), entro
il mese di marzo 1989.
  4.  L'erogazione  della  quarta  rata  del  fondo ordinario, per le
amministrazioni  provinciali  e  per  i  comuni,  nonche' della quota
residuale  per  le  comunita'  montane e' subordinata all'adempimento
previsto ai commi 1 e 2.
  5.   Il  certificato  del  bilancio  e'  allegato  al  bilancio  di
previsione  e  trasmesso con questo al competente organo regionale di
controllo,  il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso
e'  regolarmente  compilato  e  corrispondente  alle  previsioni  del
bilancio  divenuto  esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame
del  bilancio,  il  medesimo  organo  inoltra  il certificato, con le
modalita'  stabilite  nel  decreto ministeriale di cui al comma 3, al
Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.