Art. 17. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo distinto in tre quote: a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni; b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione; c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri: 1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT; 2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT; 3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici; 4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT. 2. Il contributo perequativo e' corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno. 3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) , e' attribuito per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato. 4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme. -------
(a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 e' riportato alla nota (a) all'art. 12.