Art. 17.
        Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

  1.  A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera  b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere
a   ciascuna   amministrazione   provinciale,  per  l'anno  1989,  un
contributo distinto in tre quote:
    a)  una  pari  al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun
ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni;
    b)  una  per  la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire
129.500  milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine
del  penultimo  anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite
della  provincia,  quale risulta dalle stime appositamente effettuate
dall'ISTAT  per l'applicazione del presente articolo, con riferimento
agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;
    c)  una  per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo
di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri:
    1)  per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente
al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione
secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;
    2)  per  il  30 per cento in proporzione alla popolazione di eta'
compresa  tra  i  15  ed  i  19  anni residente alla data dell'ultima
rilevazione dell'ISTAT;
    3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;
    4)   per   il   10  per  cento  in  proporzione  alle  dimensioni
territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.
  2.  Il  contributo perequativo e' corrisposto entro il 31 maggio di
ciascun anno.
  3.  Il  contributo  perequativo  finanziato  con quota del provento
dell'addizionale  energetica  di  cui  all'articolo  6,  comma 7, del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) , e' attribuito
per  il  settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera
b)  del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati
alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato.
  4.  Le  quote  del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni
provinciali,  determinate  in  base  al  reciproco  del reddito medio
pro-capite   provinciale,   sono   corrisposte   nel  1989  a  titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle  disposizioni  riguardanti  la copertura minima obbligatoria dei
costi  dei  servizi,  di  cui  all'articolo  9.  In  caso  di mancata
osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme.
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             (a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 e' riportato
          alla nota (a) all'art. 12.