Art. 18. Fondo perequativo per i comuni 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote: a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni; b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione; c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purche' il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanita' e' quella fissata per legge. A tal fine e' definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente e' quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono cosi' definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre; d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni, costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c). 2. Il contributo perequativo e' corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno. (( 3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a), e' distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo: a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988; b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1. )) 4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme. 5. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a) e' sostituito dal seguente: "In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma 5".
(a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988, come modificato dal presente articolo, e' riportato alla nota (a) all'art. 12.