Art. 18.
                   Fondo perequativo per i comuni

  1.  A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera  b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere
a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:
    a)  una  pari  al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun
ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;
    b)  una  per  la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire
753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente
ed  all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta
dalle  stime  appositamente  effettuate dall'ISTAT per l'applicazione
del  presente  articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili
al momento della ripartizione;
    c)  una  per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo
di  lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al
31  dicembre  del penultimo anno precedente a quello di ripartizione,
secondo  i  dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente
moltiplicatore  compreso  tra  il  minimo di 1 ed il massimo di 2, in
corrispondenza  della  dimensione  demografica  di ciascun comune. Il
coefficiente   moltiplicatore   e'  ulteriormente  ponderato  con  il
parametro  1,06  per  i comuni parzialmente montani, con il parametro
1,12  per  i  comuni  interamente  montani,  purche'  il coefficiente
massimo  non  sia  nel  complesso superiore a 2. La caratteristica di
montanita'  e'  quella  fissata  per  legge.  A tal fine e' definita,
secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione
di  ricerca  sulla  finanza  locale, la funzione di secondo grado nel
logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati
mediante   interpolazione  con  il  criterio  statistico  dei  minimi
quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi
dei  comuni  appartenenti  alla  stessa  classe demografica. La spesa
corrente  e'  quella  media  risultante  dai  certificati  dei  conti
consuntivi   1983   e   1984  dei  comuni  che,  nelle  varie  classi
demografiche,  hanno  un  comportamento  omogeneo  di  produzione  di
servizi,  senza  tener  conto  delle  spese per ammortamento dei beni
patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre
poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche
sono  cosi'  definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a
1.999,  da  2.000  a  2.999,  da  3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da
10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a
249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e
oltre;
    d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni,
costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4,
dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta
comunale  per  l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il
settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) e per
il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c).
  2.  Il  contributo perequativo e' corrisposto entro il 31 maggio di
ciascun anno.
((  3.  Il  contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7,
del   decreto-legge   28  novembre  1988,  n.  511,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   27  gennaio  1989,  n.  20  (a),  e'
distribuito,  dopo  che  le  relative  somme  sono state acquisite al
bilancio dello Stato, nel seguente modo: a) ai comuni con popolazione
inferiore  a  5.000  abitanti  per  assicurare  nel  1989  contributi
ordinari  e  perequativi  nella  stessa  misura complessiva di quella
assegnata nel 1988; b) per la restante parte a tutti i comuni, per il
75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per
il  25  per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso
comma 1. ))
  4.  Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate
in  base  al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono
corrisposte  nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia
dimostrato  di  aver  ottemperato  alle  disposizioni  riguardanti la
copertura   minima   obbligatoria   dei  costi  dei  servizi  di  cui
all'articolo  9. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla
restituzione delle somme.
  5.  L'ultimo  periodo del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge
28  novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20 (a) e' sostituito dal seguente:
  "In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province
di  Trento  e  di  Bolzano  le  addizionali di cui al presente comma,
riscosse   nell'ambito   delle   province   medesime,   sono  versate
direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal
comma 5".
 
             (a)  L'art.  6,  comma  7,  del  D.L.  n. 511/1988, come
          modificato dal presente articolo, e'  riportato  alla  nota
          (a) all'art. 12.