Art. 19.
           Fondo per la retribuzione del personale assunto
ai sensi della legge 1› giugno 1977, n. 285 (a)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
il  Ministero  dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilita' del
personale,   e'   autorizzato   a   corrispondere,   nel  1989,  alle
amministrazioni  provinciali,  ai  comuni,  ai  loro  consorzi,  alle
comunita'  montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali
corrispondenti  a  quelli  spettanti per l'anno 1987 per il personale
assunto  ai  sensi  della  legge 1› giugno 1977, n. 285, e successive
modifiche ed integrazioni (a).
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del comma 1 si fa riferimento alla
retribuzione   iniziale   relativa   alla   qualifica  funzionale  di
appartenenza  all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1›
gennaio   1984,   nei  ruoli  organici  degli  enti  locali,  con  le
progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.
  3.   I   contributi   sono   assegnati   sulla   base  di  apposite
certificazioni  le  cui  modalita'  sono  determinate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
  4.  Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi
dell'articolo  26 della legge 1› giugno 1977, n. 285, come modificata
dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1978,  n.  479 (a), gli
ulteriori  benefici  retributivi e previdenziali anche a far tempo da
data  anteriore  al  1›  gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il
bilancio dello Stato.
  5.  I  contributi  sono corrisposti in quattro rate uguali entro il
primo  mese  di ciascun trimestre. La prima rata e' determinata nella
misura  del  venticinque  per  cento  del contributo spettante per il
1987;  le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle
certificazioni  presentate  dagli  enti  locali, con detrazione della
prima  rata.  L'erogazione  delle  ulteriori tre rate e' sospesa fino
alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3.
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             (a)  Il  testo  dell'art.  26 della legge n. 285/1977 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 19:
             Il   testo   dell'art.   26   della  legge  n.  285/1977
          (Provvedimenti   per   l'occupazione    giovanile),    come
          modificato  dall'art.  20  del D.L. n.  351/1978, nel testo
          coordinato con la legge di conversione, e' il seguente:
             "Art.  26.  -  Per  il  periodo  di  applicazione  della
          presente legge, l'amministrazione  centrale  e  le  regioni
          predispongono  programmi  di  servizi  ed  opere  intesi  a
          sperimentare lo svolgimento di attivita' alle quali,  oltre
          al  personale  istituzionalmente  addetto,  possono  essere
          destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni.
(( I programmi si articolano in progetti specifici definiti        ))
(( d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente        ))
(( preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni ))
(( cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di  ))
(( cui all'articolo 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai     ))
(( seguenti settori:                                               ))
(( beni culturali ed ambientali;                                   ))
(( patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre ))
(( incolte;                                                        ))
(( prevenzione degli incendi nei boschi;                           ))
(( servizi antincendi;                                             ))
(( aggiornamento del catasto;                                      ))
(( turismo e ricettivita';                                         ))
(( ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;            ))
(( servizi in materia di motorizzazione civile;                    ))
(( servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla  ))
(( competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;          ))
(( carte geografiche, sismiche e delle acque;                      ))
(( assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;                ))
(( sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ))
(( ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;          ))
((  attivita' e servizi di interesse generale o di ))
(( rilevanza sociale  ))
(( Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le            ))
(( disposizioni                                                    ))
(( contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per ))
(( quelli per                                                      ))
(( i quali sono in corso processi di soppressione per effetto      ))
(( della legge                                                     ))
(( stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la       ))
(( durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva   ))
(( per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca       ))
(( scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti     ))
(( possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno ))
(( e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si    ))
(( provvede con specifici criteri, modalita' e procedure all'uopo  ))
(( fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi    ))
(( straordinari nel Mezzogiorno.                                   ))
(( I progetti di cui al precedente comma possono essere            ))
(( predisposti con le stesse modalita' e procedure da enti morali  ))
(( ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del      ))
(( Presidente del Consiglio dei Ministri.                          ))
             I  comuni e le comunita' montane possono presentare alla
          regione territorialmente competente progetti  specifici  di
          intervento nei settori indicati nel comma precedente.
             I  progetti  riguardano la creazione, l'ammodernamento e
          lo sviluppo  dei  servizi  ed  opere  di  cui  al  presente
          articolo,  prevedono  le  connesse  attivita' di formazione
          professionale,  indicano  i  tempi  e   le   modalita'   di
          attuazione,  il  numero dei giovani da utilizzare, la spesa
          per  le  attrezzature,  per   il   personale   e   per   il
          funzionamento.
             Le  amministrazioni  pubbliche  e  gli enti responsabili
          dell'attuazione dei progetti  presentano  alla  sezione  di
          collocamento   competente   per   territorio  la  richiesta
          numerica  dei  giovani  iscritti   nella   lista   di   cui
          all'articolo   4   della   presente  legge,  da  utilizzare
          nell'attuazione dei progetti medesimi, con  la  indicazione
          delle qualifiche richieste.
             Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di
          quattro  e  un  massimo  di  dodici  mesi,  salva   diversa
          determinazione   del   CIPE  ai  sensi  del  secondo  comma
          dell'articolo precedente e non puo' essere rinnovato.
             La  durata  delle prestazioni oggetto del contratto deve
          in ogni caso non essere inferiore a venti ore  settimanali.
(( I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel        ))
(( presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di     ))
(( preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.         ))
(( I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle     ))
(( regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e             ))
(( previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti      ))
(( locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti     ))
(( locali".                                                        ))