Art. 22. Disposizioni sui mutui degli enti locali 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (a), recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario; d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (b), ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni (c), i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilita' speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma e' riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (b), ovvero attestante il rispetto delle modalita' previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche. 2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalita' tendenti ad ottenere una uniformita' di trattamento. 3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (d), alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualita' di ammortamento e' a carico dell'ente proprietario. -------
(a) Per il testo dell'art. 4 della legge n. 65/1989 si veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 21. (b) L'art. 19 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e' cosi' formulato: "Art. 19 (( (Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo). )) - A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori". (c) La legge n. 720/1984 reca istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. (d) L'art. 10, ultimo comma, della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) stabilisce: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le categorie di aziende per le quali non e' realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende".