Art. 22.
              Disposizioni sui mutui degli enti locali

  1.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 4 del decreto-legge 2
marzo  1989,  n.  65  (a), recante disposizioni in materia di finanza
pubblica,  i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi
e  prestiti  e  dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
del Ministero del tesoro devono, a pena di nullita', essere stipulati
in  forma  pubblica  e  contenere  nel  proprio  contesto le seguenti
clausole e condizioni:
    a)  l'ammortamento  per  periodi  non inferiori a dieci anni, con
decorrenza dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto;
    b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi;
    c)  indicare  esattamente la natura della spesa da finanziare col
mutuo    e,   ove   necessario,   avuto   riguardo   alla   tipologia
dell'investimento,   dare   atto  dell'intervenuta  approvazione  del
progetto  esecutivo,  secondo  le  norme  vigenti  al  momento  della
deliberazione dell'ente mutuatario;
    d)   prevedere   l'utilizzo   del  mutuo  in  base  ai  documenti
giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento
dei  lavori  secondo  quanto  previsto dall'articolo 19 della legge 3
gennaio  1978,  n. 1 (b), ove disposizioni legislative non dispongano
altrimenti.  Per  gli  enti  locali  soggetti al sistema di tesoreria
unica  di  cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n. 720, e successive
modificazioni  ed  integrazioni (c), i pagamenti a valere sulle somme
rinvenienti  da mutui e riversate nell'apposita contabilita' speciale
aperta  presso  la  competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa
sono   corredati  da  una  dichiarazione  del  legale  rappresentante
dell'ente,  attestante che la somma e' riferita al pagamento di stati
di  avanzamento  dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19
della  legge  3 gennaio 1978, n. 1 (b), ovvero attestante il rispetto
delle  modalita'  previste  dal contratto di mutuo nei casi in cui il
mutuo  stesso  non  sia  stato concesso per la realizzazione di opere
pubbliche.
  2.   Il   Ministro  del  tesoro,  con  proprio  decreto,  determina
periodicamente   le   condizioni  massime  applicabili  ai  mutui  da
concedere agli enti locali territoriali o altre modalita' tendenti ad
ottenere una uniformita' di trattamento.
  3.  Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi
dell'ultimo  comma  dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n.
843  (d),  alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale
applicazione  dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di
mutui,  la  cui  annualita'  di  ammortamento  e'  a carico dell'ente
proprietario.
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             (a)  Per  il testo dell'art. 4 della legge n. 65/1989 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 21.
             (b) L'art. 19 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle
          procedure  per  la  esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di
          impianti e costruzioni industriali) e' cosi' formulato:
             "Art.  19 (( (Adempimenti per l'erogazione delle rate di
          mutuo). )) - A modifica delle leggi vigenti,  le  rate  dei
          mutui,  concessi  per  l'esecuzione di opere pubbliche o di
          opere finanziate dallo  Stato  o  da  enti  pubblici,  sono
          erogate  sulla  base degli stati di avanzamento vistati dal
          capo  dell'ufficio  tecnico  o,  se  questi   manchi,   dal
          direttore dei lavori".
             (c) La legge n. 720/1984 reca istituzione del sistema di
          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
             (d)  L'art.  10,  ultimo  comma, della legge n. 843/1978
          (Legge  finanziaria  1979)  stabilisce:  "Entro  sei   mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il CIPE,
          sentite  l'Associazione  nazionale  dei   comuni   italiani
          (ANCI),   l'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI)  e  la
          Confederazione italiana dei  servizi  pubblici  degli  enti
          locali  (CISPEL),  individua le categorie di aziende per le
          quali non e' realizzabile il piano di riequilibrio a  causa
          della  particolare  disciplina  dei  prezzi amministrati di
          acquisto e di vendita e propone al Governo i  provvedimenti
          e  le  iniziative necessarie per realizzare il pareggio del
          bilancio anche in tali aziende".