Art. 22-bis.
       Ulteriore proroga dei termini per adempimenti tributari

((  1.  Il  termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del
decreto-legge  14  marzo  1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  13  maggio  1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989
dall'articolo   10  del  decreto-legge  28  novembre  1988,  n.  511,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 20
(a),  e'  ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  1989 per quanto
riguarda   la  presentazione  delle  dichiarazioni  ed  i  versamenti
relativi  alle  imposte  sui  redditi. 2. L'obbligo di rivalsa per la
regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute
nei  periodi  di  imposta  chiusi anteriormente al 1› gennaio 1989 e'
esercitabile soltanto nei confronti delle imprese. )) )) -------
 
             (a)  Il  testo dell'art. 9 del D.L. n. 70/1988 (Norme in
          materia tributaria nonche'  per  la  semplificazione  delle
          procedure  di  accatastamento  degli immobili urbani) e' il
          seguente:
             "Art. 9. - 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed
          i versamenti da parte delle  regioni,  province,  comuni  e
          loro  consorzi  e  dai  consorzi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218,  delle
          comunita'  montane,  delle  unita'  sanitarie locali, delle
          istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza,  delle
          camere  di  commercio, degli enti porto e delle aziende dei
          mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura  di
          enti  pubblici  economici  e  sottoposti alla vigilanza del
          Ministero   della   marina   mercantile,    agli    effetti
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1›
          gennaio  1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla
          stessa data sono differiti anche i termini previsti per  la
          fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti
          gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali  si
          deve  tener  conto nelle suddette dichiarazioni: a tal fine
          gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli  altri
          obblighi  relativi  alle  suddette  operazioni si intendono
          comunque gia' adempiuti se le operazioni  stesse  risultano
          dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici suddetti.
             1-bis.  I  termini  previsti  per  le dichiarazioni ed i
          versamenti da parte degli enti percettori  di  proventi  da
          canoni  di  locazione  di  alloggi di edilizia residenziale
          pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25
          della  legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale
          di cui all'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  dicembre  1972, n. 1036, agli effetti delle
          imposte  sui  redditi  per  i  periodi  di  imposta  chiusi
          anteriormente  al  1›  gennaio  1988,  sono differiti al 31
          ottobre 1988".
             Si  trascrive il testo dei primi quattro commi dell'art.
          10 del D.L. n. 511/1988:
             "1.  Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge
          14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti
          soggetti  alle  disposizioni  in  materia  di  contabilita'
          pubblica.
             2.  Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9
          del citato decreto-legge n. 70  del  1988,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  citata  legge  n.  154  del 1988, e'
          prorogato al 30 giugno 1989.
             3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni
          contenute nell'art. 9 del citato decreto-legge  n.  70  del
          1988,  convertito, con modificazioni, dalla citata legge n.
          154 del  1988,  sono  quelli  chiusi  anteriormente  al  1›
          gennaio 1989.
             4.  I  terzi  nei confronti dei quali gli enti di cui al
          comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione
          i  relativi  importi  nel  periodo di imposta nel corso del
          quale la rivalsa e' stata effettuata".