Art. 23.
                     Divieto di effettuare spese
                  e responsabilita' nell'esecuzione

  1.  A  tutte  le  amministrazioni  provinciali,  ai  comuni ed alle
comunita'   montane  che  presentino,  nell'ultimo  conto  consuntivo
deliberato,  disavanzo  di  amministrazione,  ovvero indichino debiti
fuori  bilancio,  per  i  quali  non  siano  stati  gia'  adottati  i
provvedimenti  previsti  nell'articolo  1-  bis  del decreto-legge 1›
luglio  1986,  n.  318,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto  1986,  n.  488  (a),  e'  fatto divieto di assumere impegni e
pagare  spese  per servizi non espressamente previsti per legge. Sono
fatte  salve  le  spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti
nei precedenti esercizi.
  2.  Le  deliberazioni  assunte  in violazione della norma di cui al
comma 1 sono nulle.
  3.  A  tutte  le  amministrazioni  provinciali,  ai  comuni ed alle
comunita'  montane  l'effettuazione  di qualsiasi spesa e' consentita
esclusivamente  se  sussistano  la  deliberazione autorizzativa nelle
forme  previste  dalla legge e divenuta (( o dichiarata )) esecutiva,
nonche'   l'impegno   contabile   registrato  dal  ragioniere  o  dal
segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del
bilancio  di  previsione,  da  comunicare  ai  terzi interessati. Per
quanto   concerne   le   spese  previste  dai  regolamenti  economali
l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi
regolamenti,  al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di
somma  urgenza  l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata
improrogabilmente  entro  trenta  giorni  e  comunque  entro  la fine
dell'esercizio, a pena di decadenza.
  4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in
violazione   dell'obbligo   indicato   nel   comma   3,  il  rapporto
obbligatorio  intercorre,  ai fini della controprestazione e per ogni
altro  effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o
il  funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si
estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che
abbiano reso possibili le singole prestazioni.
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             (a)  L'art.  1- bis del D.L. n. 318/1986, aggiunto dalla
          legge di conversione, cosi' recita:
             "Art.  1-  bis  (( (Controllo della gestione). )) - 1. I
          comuni  e  le  province  sono  tenuti  a  rispettare  nelle
          variazioni  di  bilancio  e durante la gestione il pareggio
          finanziario e gli equilibri stabiliti in  bilancio  per  la
          copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
          investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite  dalla
          legge.
             2.  Qualora  i dati della gestione facciano prevedere un
          disavanzo di amministrazione per squilibrio della  gestione
          di  competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai
          consigli comunali e provinciali adottare, non oltre  il  15
          ottobre  di  ciascun  anno,  apposita  deliberazione con la
          quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il
          pareggio.   La  deliberazione  e'  allegata  al  consuntivo
          dell'esercizio relativo.
             3.  La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio
          finanziario   e'   adottata   entro   il    30    settembre
          dell'esercizio  successivo. Qualora per eventi straordinari
          ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un  disavanzo  di
          amministrazione  o  rechi  l'indicazione  di  debiti  fuori
          bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro
          il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio
          della gestione, anche impegnando  l'esercizio  in  corso  o
          inderogabilmente  i  primi  due  immediatamente successivi.
          All'uopo possono essere utilizzate  tutte  le  entrate,  ad
          eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti
          e  di  quelle  aventi  specifica  destinazione  per  legge.
          Possono  anche  essere  utilizzati  i proventi derivanti da
          alienazione di beni patrimoniali non redditizi.
             4.  Il  conto  consuntivo  deliberato, con gli eventuali
          provvedimenti di cui al comma 3, e' allegato al bilancio di
          previsione  del secondo esercizio successivo come documento
          necessario per il controllo da parte del competente  organo
          regionale".