Art. 23. Divieto di effettuare spese e responsabilita' nell'esecuzione 1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati gia' adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (a), e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi. 2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle. 3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane l'effettuazione di qualsiasi spesa e' consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta (( o dichiarata )) esecutiva, nonche' l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza. 4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni. -------
(a) L'art. 1- bis del D.L. n. 318/1986, aggiunto dalla legge di conversione, cosi' recita: "Art. 1- bis (( (Controllo della gestione). )) - 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge. 2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata al consuntivo dell'esercizio relativo. 3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario e' adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi. 4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, e' allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale".