Art. 24.
               Riconoscimento di debiti fuori bilancio

(( 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane
provvedono,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei
debiti   fuori   bilancio   esistenti   alla  data  predetta  e,  con
deliberazioni   dei   rispettivi  consigli,  provvedono  al  relativo
riconoscimento.  2.  Il  riconoscimento del debito puo' avvenire solo
ove  le  forniture,  opere  e  prestazioni  siano  state eseguite per
l'espletamento   di   pubbliche  funzioni  e  servizi  di  competenza
dell'ente  locale,  e  deve  essere,  per  ciascun  debito,  motivato
nell'atto  deliberativo  di  cui  al comma 1. 3. Con la deliberazione
suddetta  il  consiglio  indica  i  mezzi di copertura della spesa ed
impegna in bilancio i fondi necessari. 4. Nel caso in cui non risulti
possibile  dar  copertura  ai  debiti fuori bilancio con le modalita'
indicate  al  comma  3,  o per la parte di essi cui non sia possibile
provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di
cui  all'articolo  1-  bis  del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (a),
con  tutte le facolta' ivi previste. I provvedimenti predetti debbono
realizzare   la   copertura  del  disavanzo  accertato  con  l'ultimo
consuntivo   approvato   e  dei  debiti  fuori  bilancio  come  sopra
riconosciuti.  L'indicazione  in consuntivo dei debiti fuori bilancio
avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile
copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente
e  corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari
responsabili.  Alla  copertura  del fabbisogno finanziario necessario
per  far  fronte  al  disavanzo  d'amministrazione  e ai debiti fuori
bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque
anni  finanziari,  compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno
finanziario,  del  quale  deve  essere  assicurata la copertura, deve
essere  ripartito,  nel  periodo previsto dal piano, in quote uguali,
salvo  che  le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura
maggiore   quelle   relative   all'esercizio  in  corso  e  a  quelli
immediatamente  successivi.  5.  L'ente  e'  tenuto a convenire con i
creditori,  con  atti  formali,  il  piano di rateizzazione, che deve
trovare  corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente e'
tenuto  ogni  anno  a  stanziare  in  bilancio  i relativi importi. A
garanzia  dei  creditori i contributi erariali ordinari e perequativi
hanno  vincolo  di  destinazione per il corrispondente valore annuo e
non  possono  essere  distolti  per altro titolo. 6. La richiesta del
comune,  dell'amministrazione  provinciale  e della comunita' montana
per   convenire   con   i  creditori  la  rateizzazione  comporta  la
sospensione  della  procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per
il periodo di non meno di tre e non piu' di sei mesi, sospensione che
deve  essere  disposta  dal giudice competente adito. 7. Le morosita'
pregresse  al  31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui
all'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (b), restano
disciplinate   da   quanto  con  tale  articolo  stabilito.  8.  Alle
esposizioni  debitorie  degli  enti  di cui al comma 1, relative alle
maggiori  spese  occorrenti  per  le indennita' di espropriazione per
cause di pubblica utilita', gli stessi enti provvedono con i fondi di
cui  alla  legge  27  ottobre  1988,  n. 458 (c), e, per quanto dalla
stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a
carico  dei  loro  bilanci,  entro i limiti di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 (d).
9.  Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui
al  comma  4,  e'  consentito,  fino  all'avvenuta  estinzione  delle
passivita' comprese nel piano: a) assumere nuovo personale nei limiti
del  20  per  cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di
durata  del  piano; b) assumere mutui per investimenti, in aggiunta a
quelli  di  cui  a, precedente comma 8, con ammortamento a carico del
loro  bilancio, fino al limite massimo di lire 150.000, per abitante,
di  capitale  mutuabile,  per  ciascun anno, ed entro i limiti di cui
all'articolo   1   del   decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.  946,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43
(d)". )) -------
 
             (a)  Il  testo  dell'art. 1- bis del D.L. n. 318/1986 e'
          riportato nella nota (a), all'art. 23.
             (b)  Il  testo  dell'art.  22  del  D.L.  n. 359/1987 e'
          riportato in appendice.
             (c) La legge n. 458/1988 reca concorso dello Stato nella
          spesa degli enti locali in relazione ai pregressi  maggiori
          oneri delle indennita' di esproprio.
             (d)  Per  il  testo  dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (d) all'art. 21.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 24:
             L'art. 22 del D.L. n. 359/1987, nel testo coordinato con
          la legge di conversione, cosi' dispone:
             "Art.  22 (( (Contributi e prestazioni previdenziali) ))
          - 1. Con effetto dal  ((  1›  gennaio  1989  ))  ,  per  il
          versamento  dei  contributi previdenziali dovuti alla Cassa
          per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa
          per  le  pensioni  ai  sanitari, alla Cassa per le pensioni
          agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate,
          nonche'  all'Istituto  nazionale assistenza dipendenti enti
          locali (INADEL), l'ente iscritto e' tenuto  ad  inviare  al
          proprio  tesoriere,  insieme  ai  mandati  per il pagamento
          delle retribuzioni, anche i mandati per  il  versamento  di
          detti   contributi   con  apposita  distinta  indicante  il
          complessivo  ammontare  della   retribuzione   soggetta   a
          contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati
          ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.
             2.  Il  tesoriere  e'  tenuto  a  non dare esecuzione al
          pagamento delle retribuzioni ove non sia stato  ottemperato
          a quanto previsto nel comma 1.
             3.  Il  tesoriere  provvedera',  entro  i primi quindici
          giorni del mese successivo a quello  cui  si  riferisce  la
          corresponsione  della  retribuzione,  a  versare  l'importo
          all'ente previdenziale.
             4.  Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di
          lavoro  deve  provvedere   improrogabilmente   ad   inviare
          all'ente   previdenziale  apposita  denuncia  recante,  per
          ciascun dipendente,  la  misura  della  retribuzione  annua
          soggetta a contributo.
             5.  Gli  enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare
          operazioni di revisione della denuncia entro il termine del
          31   luglio  di  ciascun  anno,  notificando  le  eventuali
          rettifiche all'ente datore di lavoro,  che  provvedera'  ai
          relativi conguagli nei successivi due mesi.
             6.    Rimangono    ferme   le   norme   concernenti   la
          determinazione  della   retribuzione   annua   contributiva
          prevista   dagli   ordinamenti  degli  enti  previdenziali,
          nonche' le  norme  relative  ai  conguagli  per  variazioni
          intervenute  nel corso dell'anno o con effetto retroattivo.
          Con effetto dal 1› gennaio 1989, il disposto del  comma  21
          dell'art.  2  del  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983,  n.  638,  e'  esteso  alle  variazioni  di carattere
          individuale  del  trattamento  economico  di  attivita'  di
          servizio.
             7.  Le  eventuali  morosita' pregresse al (( 31 dicembre
          1988 )) saranno definite entro il termine  di  cinque  anni
          con  le  procedure  gia'  in vigore alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  ed
          al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.
             8.  Le  modalita'  per  le  predette  operazioni saranno
          approvate con decreto del Ministro del tesoro, di  concerto
          con il Ministro dell'interno.
             9. Gli importi degli aumenti previsti dall'art. 4, comma
          1, della legge 17 aprile  1985,  n.  141,  sono  maggiorati
          dell'ulteriore  misura  del  50%, con effetto dal 1› luglio
          1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di  cui  trattasi
          sono  a  carico  delle  casse  pensioni  amministrate dalla
          Direzione  generale  degli  istituti  di   previdenza   del
          Ministero del tesoro.
             10.   In   deroga  a  quanto  stabilito  in  materia  di
          indennita' premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968,  n.
          152,   per   il   personale  iscritto  da  almeno  un  anno
          all'INADEL, al  momento  della  risoluzione  del  rapporto,
          comunque  motivata,  e  indipendentemente dal conseguimento
          del diritto alla  pensione,  spetta  all'interessato  o  ai
          superstiti  l'indennita' di fine servizio in relazione agli
          anni maturati".