Art. 25.
              Risanamento degli enti locali dissestati
            e mobilita' del personale degli enti medesimi

((  1.  Le  amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in
condizioni  tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni
e  dei  servizi  primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione
dei  rispettivi  consigli,  il  piano  di risanamento finanziario per
provvedere  alla  copertura  delle  passivita'  gia'  esistenti e per
assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.
2.  Il  piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una
per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio,
l'altra  relativa  al consolidamento ed al pareggio finanziario della
gestione  dell'ente. 3. Nella parte del piano di risanamento relativa
al  disavanzo  d'amministrazione  e  ai  debiti  fuori  bilancio sono
dettagliatamente  illustrate, e documentate in allegato, le cause che
hanno  determinato  la  situazione  verificatasi. Nella stessa: a) e'
indicato  l'ammontare  del  disavanzo  di  amministrazione risultante
dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio
e di quello  di  gestione  degli  esercizi  successivi;  ))  b)  sono
    elencati, sulla base di attestazioni degli
amministratori,  del  segretario  e  dei  funzionari,  i debiti fuori
bilancio  relativi  a  spese  per le quali il consiglio, indicati per
ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa
conseguito, provvede al riconosci
((  mento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la
necessita'  per  l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di
competenza  dell'ente  per  legge.  Il  piano  indica  il  fabbisogno
finanziario  necessario  per  la  copertura sia del disavanzo che dei
debiti  fuori  bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili
dall'ente  per  concorrere  alla  sua  copertura.  Per il risanamento
finanziario  del  disavanzo  di  amministrazione  e  dei debiti fuori
bilancio    possono    essere   utilizzati:   1)   il   provvedimento
dell'alienazione  dei  beni comunali disponibili; 2) le quote residue
di  mutui  contratti  con  istituti  diversi  dalla  Cassa depositi e
prestiti  e  che  risultino  disponibili,  corrispondendo ad economie
accertate rispetto alle somme
mutuate; )) 3) (( le entrate )) una tantum;
((  4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente. 4.
Il  saldo  passivo  residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai
numeri  1),  2),  3)  e  4) della lettera b) del comma 3, costituisce
l'ammontare  per  il quale viene attivato l'intervento di risanamento
con  le  norme  di cui ai seguenti commi. 5. Nella parte del piano di
risanamento  relativa  al  consolidamento della gestione corrente, il
consiglio  determina  l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
mediante  l'attivazione  di  entrate  proprie e la riduzione di spese
correnti.  Gli  enti  ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte
corrente  in misura inferiore a quella media della fascia demografica
di   appartenenza,   come   definita   all'inizio  di  ciascun  anno,
considerando  unificate  le  ultime due classi, richiederanno, con la
presentazione  del  piano,  l'adeguamento dei contributi statali alla
media  predetta,  che  costituira' uno dei fattori del consolidamento
finanziario  della  gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie
possono  essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli
massimi,  consentiti  dalla  legge,  dei tributi, delle tariffe e dei
canoni  dei  beni  patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono
adottati  i  provvedimenti  organizzativi  necessari  per  assicurare
l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne
le  spese  dovra'  essere eliminata o ridotta ogni previsione che non
abbia  per  fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da
assicurare,  secondo le precisazioni di legge, alla comunita'. Per la
riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta
organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni
per  i  posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della
spesa media per il personale a tempo deteminato sostenuta nell'ultimo
triennio.  Potra' essere effettuata una rideterminazione della pianta
organica,   riduttiva   delle   dotazioni  esistenti,  da  sottoporsi
all'esame  della commissione centrale per la finanza locale, la quale
comunichera'   alla   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  -
Dipartimento   della   funzione  pubblica,  l'entita'  del  personale
appartenente  ai  profili  professionali dichiarati in esubero, per i
fini  di  cui  alle  disposizioni vigenti in materia di mobilita' nel
settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel
caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della
fascia  demografica  di  appartenenza.  Il  personale  soggetto  alla
mobilita'   potra'   essere   riammesso  nell'organico  dell'ente  di
provenienza   qualora   risultino  vacanti  posti  di  corrispondente
qualifica  e  profilo professionale, rientranti nella pianta organica
rideterminata,  sempre  che l'ente intenda ricoprirli. 6. Il piano di
risanamento  e'  istruito dalla commissione di ricerca per la finanza
locale  presso  il  Ministero  dell'interno, la quale puo' richiedere
all'ente  ulteriori  precisazioni  e  documentazioni  sulle cause che
hanno  determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese
alle  quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla
legittimita'  del  loro  riconoscimento  come  debiti  dell'ente.  La
commissione  puo'  chiedere  informazioni ad altre amministrazioni ed
enti pubblici e puo' richiedere alla competente Intendenza di finanza
di  accertare  se  l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione
delle  tariffe  massime  dei tributi, ha formato e presentato i ruoli
relativi  e  se  gli  stessi  comprendono  un  numero di contribuenti
congruo  rispetto  alla  consistenza  stimata imponibile, per ciascun
ente. La commissione puo' chiedere al comitato regionale di controllo
la  nomina  di  un  commissario  ))  ad acta (( per l'acquisizione di
documentazioni  che  non  venissero  fornite.  La commissione esprime
inoltre un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per
consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle
misure   stesse,   insieme   con  l'adeguamento,  se  spettante,  del
contributo  statale  corrente  alla media della fascia demografica di
appartenenza,  di  assicurare  stabilita'  alla  gestione finanziaria
dell'ente  medesimo.  Per  tale  adeguamento e' stanziata la somma di
lire   100  miliardi,  prededotta  dal  fondo  perequativo  dell'anno
successivo.  7.  Il piano di risanamento e' approvato con decreto del
Ministro  dell'interno  il  quale puo' autorizzare l'assunzione di un
mutuo  a  copertura  del  disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i
quali   e'  stata  riscontrata  la  legittimita'  del  riconoscimento
effettuato   dal  consiglio  dell'ente.  Con  lo  stesso  decreto  e'
accordato  all'ente,  se  spettante,  l'adeguamento dei trasferimenti
correnti  alla  media  della  fascia demografica di appartenenza, con
effetto  dall'esercizio in corso. 8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa
depositi  e  prestiti  al  tasso  vigente ed e' ammortizzato in venti
anni.  L'onere  di  ammortamento  e'  a  carico dell'ente, che dovra'
destinare  a  fronte  dello  stesso  il  contributo statale del fondo
investimenti  spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il
mutuo  dovra'  essere  ripartito  in  piu'  esercizi  ove le quote di
ammortamento  non  trovino  copertura  nel  fondo predetto in un solo
anno.  Il  contributo  del  fondo investimenti e' utilizzabile per la
copertura  totale  dell'onere  di ammortamento dei mutui predetti. 9.
Per  i  dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione
di  mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento
e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli
istituti  di  previdenza  e  l'Istituto  per  il  credito  sportivo e
limitatamente  alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal
contributo  statale  del fondo investimenti che eventualmente residua
dopo  la  copertura  dei  mutui  per  il  risanamento della sitazione
debitoria pregressa. 10. Dalla deliberazione del piano di risanamento
e  fino  alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso,
sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more,
possono  essere  disposti  impegni  solo  per  le spese espressamente
previste  dalla  legge.  La  deliberazione  del  piano di risanamento
sospende  altresi'  le  azioni esecutive dei creditori dell'ente. 11.
Con  l'approvazione  del  piano di consolidamento della gestione e la
concessione   all'ente  dell'eventuale  integrazione  del  contributo
ordinario   integrativo,  il  consiglio  approva  definitivamente  il
bilancio  di  gestione  e  regola,  negli  anni, il costituirsi degli
impegni  a  carico  dello  stesso,  adeguandoli  in  modo che trovino
costante  ed  effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
12.  L'eventuale  ricostituirsi  di disavanzi di amministrazione o di
debiti  fuori  bilancio,  oltre a far sospendere l'attribuzione delle
provvidenze  ottenute  con  l'approvazione  del piano di risanamento,
comporta  il  rinvio  al  giudizio della Corte dei conti dei fatti di
gestione  che  hanno  determinato  i nuovi squilibri e l'accertamento
delle relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti. 13.
Gli  eventuali  debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene
ritenuto  legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di
approvazione  del  piano  di  risanamento  e  sono posti a carico dei
soggetti  che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente.
Il  consiglio  comunale  e' tenuto ad individuare i responsabili e ad
esperire  le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni
onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda,
il  comitato  regionale  di  controllo  e' tenuto, trascorsi sessanta
giorni  dalla  notifica  del decreto di cui al comma 7, a nominare un
commissario  ))  ad acta. (( Il Ministro dell'interno, qualora rilevi
dall'esame  degli  atti  dolo  o  colpa  grave, contesta i fatti agli
amministratori  o  funzionari  ritenuti responsabili ed ove non trovi
giustificate  le  deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti
alla  procura generale della Corte dei conti. 14. Le prescrizioni del
piano  di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento
ministeriale  sono  obbligatoriamente  eseguite  dagli amministratori
dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato
di  attuazione  nella  relazione  del  conto consuntivo. 15. E' fatto
divieto  agli  enti  per  i  quali  e'  stato  approvato  il piano di
risanamento   con   l'assunzione   di   mutuo  e  l'integrazione  dei
trasferimenti   statali,   di  variare  la  propria  pianta  organica
rideterminata  dalla  commissione centrale per la finanza locale, per
il  periodo  di  cinque  anni  decorrenti dalla data di comunicazione
della  rideterminazione  degli organici effettuata dalla commissione.
16.   Il  Ministro  dell'interno  puo'  autorizzare  il  distacco  di
segretari   comunali   e   provinciali  presso  la  segreteria  della
commissione  di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei
compiti  previsti  nel  presente articolo, con imputazione dell'onere
per  il  trattamento  economico al fondo dei diritti di segreteria di
cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (a).
17.  Per  tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali,
e' dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica
che  li  eroga  entro  sessanta  giorni  dal  termine  dell'esercizio
finanziario  relativo,  a  cura  del  segretario e del ragioniere. Il
rendiconto,  oltre  alla  dimostrazione  contabile  della spesa, deve
documentare  i  risultati  ottenuti  in  termini  di  efficienza e di
proficuita'   dell'intervento.  Il  termine  stabilito  ha  carattere
perentorio  e  la  sua  inosservanza comporta la decadenza di diritto
dell'assegnazione  dei  contributi.  18.  I segretari ed i ragionieri
degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita' per la
veridicita'  e  l'esattezza  dei  dati  e delle notizie contenute nei
certificati,   nelle  registrazioni  e  nelle  documentazioni,  e  in
particolare  in  quelle  di  cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche' al
presente articolo. ))
 
             (a)  L'art.  42  della  legge n. 604/1962 (Modificazioni
          allo stato giuridico e all'ordinamento della  carriera  dei
          segretari comunali e provinciali), e' cosi' formulato:
             "Art. 42 (( (Costituzione di un fondo da erogarsi a cura
          del Ministro per l'interno). )) - Le  somme  che  risultano
          disponibili  dopo effettuata la ripartizione dei diritti di
          segreteria fra Comune e segretario  secondo  la  tabella  E
          sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare
          corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare
          corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio
          e di premi di profitto.
             Dal  fondo  di  cui  al  precedente  comma  sono tratte,
          altresi', le somme occorrenti per il pagamento  di  assegni
          al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di
          reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio
          penale  di  revisione o di proscioglimento da ogni addebito
          in sede di revisione del procedimento disciplinare.
             Le  somme  di cui al primo comma sono versate, alla fine
          di  ciascun  anno,  con  imputazione  alla  categoria   dei
          'servizi  speciali  non  aventi  attinenza  con il bilancio
          dello Stato', nella contabilita' speciale delle  rispettive
          prefetture.
             Queste  ne rimettono il corrispondente importo, mediante
          ordinativo  di  pagamento  commutabile  in   quietanza   di
          contabilita'  speciale,  alla  prefettura  di  Roma, che le
          imputa alla stessa categoria, curandone  la  erogazione  in
          conformita'  delle  disposizioni impartite dal Ministro per
          l'interno.
             Delle  somme  pervenute  e  dei  pagamenti  disposti  il
          Prefetto di  Roma  compila  e  trasmette  al  Ministro  per
          l'interno apposito rendiconto".