Art. 3. Denuncia e versamento dell'imposta 1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 7, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso. (( Se successivamente non intervengono variazioni, puo' essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta utilizzando l'apposito modulo; in tal caso, la redazione di detto modulo vale anche come denuncia ad ogni effetto. )) 2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonche' le modalita' di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, (( sono approvati i modelli per i versamenti. )) 4. Copia della denuncia e dell'attestato di versamento debbono essere esibiti a richiesta del sindaco o di suoi delegati. 5. Per l'anno 1989, la denuncia deve essere presentata ed il versamento dell'imposta deve essere eseguito nel mese di luglio dell'anno stesso.