Art. 30.
                 Rateizzazione dei contributi INADEL

  1.  Gli  enti che non hanno provveduto all'estinzione in tutto o in
parte  del ruolo emesso dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti
enti locali (INADEL) per il maggiore contributo dovuto dai dipendenti
in  relazione  all'assoggettamento  previdenziale dell'intero importo
dell'indennita' integrativa speciale goduta nel periodo dal 1› giugno
1982  al  31  dicembre 1986, versano alle tesorerie provinciali dello
Stato  il  debito residuo in 24 rate mensili decorrenti dal 1› giugno
1989,  senza  carico  di  interessi  od altri oneri e senza ulteriore
avviso  dell'INADEL.  Dalla  stessa  data  gli  enti  sono  tenuti  a
recuperare i contributi non riscossi dai dipendenti in servizio in 24
rate  mensili  senza  carico  di  interessi  o  altri  oneri.  Per  i
dipendenti   che   cessano  dal  servizio  prima  del  termine  della
rateizzazione  di  cui  al presente comma l'ente comunica all'INADEL,
nel  trasmettere  la  pratica  per la liquidazione del premio di fine
servizio,  il  credito  residuo che viene trattenuto sull'importo del
premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente.