Art. 30-bis Riscossione di contributi associativi (( 1. Al secondo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni ed integrazioni (a), dopo le parole: 'L'esattore versera'' sono inserite le seguenti: "con l'obbligo del non riscosso come riscosso". )) ------
(a) Il testo del secondo comma dell'art. 36 del D.L. n. 153/1980 (Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "La riscossione avverra' mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalita' stabilite nel testo unico citato. L'esattore versera', con l'obbligo del non riscosso come riscosso per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti".