Art. 30-bis
                Riscossione di contributi associativi

((  1.  Al  secondo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio
1980,  n.  153,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 luglio
1980, n. 299, e successive modificazioni ed integrazioni (a), dopo le
parole:   'L'esattore  versera''  sono  inserite  le  seguenti:  "con
l'obbligo del non riscosso come riscosso". )) ------
 
             (a)  Il testo del secondo comma dell'art. 36 del D.L. n.
          153/1980 (Norme per l'attivita'  gestionale  e  finanziaria
          degli  enti  locali per l'anno 1980), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:  "La  riscossione  avverra'
          mediante  ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei
          consigli delle associazioni suddette, secondo le  modalita'
          stabilite  nel testo unico citato. L'esattore versera', con
          l'obbligo del non riscosso come riscosso per il tramite del
          ricevitore  provinciale,  le quote di contributi a ciascuna
          associazione spettanti".