Art. 31.
                        Copertura finanziaria

  1.  All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con
esclusione  di  quelli  derivanti dagli articoli 28 e 29, valutato in
lire  23.525.300  milioni  per l'anno 1989 e lire 660.000 milioni per
ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede:
    a)  quanto  a  lire  22.532.300 milioni per l'anno 1989, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e
le province (comprese comunita' montane)";
    b)  quanto  a  lire  182.000  milioni  per  l'anno 1989, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
utilizzando  l'accantonamento  "Contributi  in favore delle comunita'
montane";
    c)  quanto  a  lire  811.000  milioni  per  l'anno 1989, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;
    d)  quanto  a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e
1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990
e  1991 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dai
comuni,  province  e comunita' montane per finalita' di investimento"
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.