Art. 4. Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso 1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. 2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonche' delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia. 3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonche' le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento. 4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. (( 5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attivita' soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici. 5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonche' le attivita' esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attivita'. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attivita' dal 1 gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre. 5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unita' locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1 luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unita' locali"; b) all'articolo 7, quarto comma, dopo le parole "di cui ai commi precedenti", sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura"; c) all'articolo 16, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989, i dati e le notizie contenenti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unita' locali, presentate anteriormente al 1 luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989". )) 6. Il contribuente puo' richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (b). 7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni; b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio. 8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (c), nei termini e secondo le modalita' ivi previsti. 9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta puo' essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorita' che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.
(a) Il testo vigente degli articoli 7 e 16 del D.P.R. n. 605/1973 e' riportato in appendice. (b) L'art. 7, comma 3, della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) stabilisce: "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento". (c) Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 638/1972 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 4: Il testo degli articoli 7 e 16 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), nel testo sostituito dal D.P.R. n. 784/1976 e modificato dal D.P.R. n. 955/1977, come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7 (( (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). )) - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6. (( A partire dal 1 luglio 1989 le camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unita' locali. )) Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono all'iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, (( con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, )) devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. Gli ordini professionale e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze". "Art. 16 (( (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). )) - La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sara' eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1 gennaio 1978. La prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 7 sara' eseguita entro il 30 giugno 1979 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 1978. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici pubblici di cui alla lettera g) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta. (( Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura )) (( devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre )) (( 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla )) (( lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unita' )) (( locali, presentate anteriormente al 1 luglio 1989 e che a tale )) (( data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e )) (( negli albi degli artigiani. Le modalita' delle comunicazioni )) (( sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da )) (( emanarsi entro il 30 maggio 1989. )) Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13". Con riferimento alla nota (c) all'art. 4: Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 638/1972 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipi e norme per la delegabilita' delle entrate) e' il seguente: "Art 20. (( (Contenzioso). )) - Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1 gennaio 1974, e' ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fato o di calcolo nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia essere proposta in gni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro".