Art. 4.
        Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio
     dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso

  1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti
eseguiti  e,  sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili
dalle   denunce   stesse,  liquida  l'imposta,  provvedendo  anche  a
correggere gli errori materiali e di calcolo.
  2.  Il  comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei
criteri  di  liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di
quella da rimborsare, nonche' delle sanzioni ed interessi, assegnando
il  termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere
comunicato  al  contribuente  entro  il  31  dicembre  del terzo anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia.
  3.  Il  comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei
casi  di  infedelta',  inesattezza  ed  incompletezza delle medesime,
ovvero  all'accertamento  d'ufficio  nei casi di omessa presentazione
della  denuncia.  A  tal  fine emette apposito avviso di accertamento
motivato,  nel  quale  sono indicati l'imposta, nonche' le sanzioni e
gli  interessi  liquidati  ed  il  termine  di giorni sessanta per il
pagamento.
  4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente,
a  pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a  quello  in cui la denuncia e' stata presentata ovvero, nei casi di
omessa  presentazione  della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto
anno  successivo  a  quello  in cui la denuncia avrebbe dovuto essere
presentata.
(( 5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni
possono:  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere  atti  e  documenti;  inviare ai contribuenti questionari
relativi  a  dati  e  notizie  di  carattere  specifico, con invito a
restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti,  con  esenzione  di  spese  e  diritti.  In difetto della
presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali,
su  autorizzazione  del  sindaco e previo avviso da comunicare almeno
cinque  giorni  prima  della  data  fissata  per la verifica, possono
accedere  agli  immobili  nei quali si svolgono le attivita' soggette
all'imposta,  al  fine di procedere alla misurazione e verifica delle
superfici.  5-bis.  Per  l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione
finanziaria  provvede  a  comunicare  ai  comuni,  secondo  modalita'
stabilite  con  decreto  del  Ministro delle finanze, gli elementi di
identificazione  dei  soggetti  tenuti alla denuncia ed al versamento
dell'imposta,  nonche'  le  attivita'  esercitate nelle singole sedi.
Tali    comunicazioni,    che    debbono   essere   trasmesse   anche
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per
il  1989  tutti  i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi
sono  limitate  ai  soggetti  che  hanno  iniziato, variato o cessato
l'attivita'.  Le  comunicazioni  verranno effettuate entro il mese di
aprile  di ciascun anno per i soggetti che risultino in attivita' dal
1›  gennaio;  per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro
il   31   dicembre.   5-ter.   Per  il  completamento  dei  dati  che
l'Amministrazione  finanziaria  deve  fornire  a  ciascun  comune, le
camere  di  commercio,  industria, artigianato ed agricoltura debbono
comunicare  all'Amministrazione  finanziaria le informazioni relative
alle  ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole
unita'   locali.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  605,  nel  testo  sostituito  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 (a),
sono  apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, secondo
comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1›
luglio  1989  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura  devono  comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione  di  cui  alla  lettera  f)  dell'articolo  6, anche se
relative  a  singole unita' locali"; b) all'articolo 7, quarto comma,
dopo  le  parole  "di  cui  ai  commi  precedenti",  sono inserite le
seguenti:  ",  con  esclusione  di  quelle effettuate dalle camere di
commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura"; c) all'articolo
16,  dopo  il  terzo  comma  e'  inserito  il seguente: "Le camere di
commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura devono comunicare
all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989, i dati e le notizie
contenenti  nelle  domande  di  cui  alla lettera f) dell'articolo 6,
anche  se  relative a singole unita' locali, presentate anteriormente
al  1›  luglio  1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione
nei  registri  delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalita'
delle  comunicazioni  sono  stabilite  con decreto del Ministro delle
finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989". ))
  6.  Il  contribuente  puo'  richiedere  al comune il rimborso delle
somme  versate  e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno
del  pagamento,  ovvero  da  quello  in  cui e' stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.
Sulle  somme  dovute  al  contribuente spettano gli interessi di mora
nella  misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (b).
  7.  La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica
soluzione.  Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di
decadenza:
    a)  entro  il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione  della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base
dei  dati  ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa,
ovvero   entro  il  termine  di  cui  alla  lettera  b)  in  caso  di
contestazione di dette liquidazioni;
    b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in
base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.
  8.  Contro  l'avviso  di liquidazione, l'avviso di accertamento, il
provvedimento  che  irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed
il  provvedimento  che  respinge l'istanza di rimborso possono essere
proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (c), nei termini
e secondo le modalita' ivi previsti.
  9.   A   seguito   del  ricorso  del  contribuente  la  riscossione
dell'imposta puo' essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con
provvedimento motivato dall'autorita' che decide sul ricorso. Le pene
pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della
controversia e' divenuta definitiva, previa notifica al contribuente,
da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.
 
             (a) Il testo vigente degli articoli 7 e 16 del D.P.R. n.
          605/1973 e' riportato in appendice.
             (b)  L'art.  7,  comma  3, della legge n. 67/1988 (legge
          finanziaria  1988)  stabilisce:  "Gli  interessi   per   la
          riscossione  o  per  il rimborso di imposte, previsti dagli
          articoli 9, 20, 21, 39 e  44  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive
          modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del  6
          per  cento  semestrale,  sono  dovuti,  a  decorrere dal 1›
          gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5
          per cento".
             (c)  Il  testo  dell'art.  20  del D.P.R. n. 638/1972 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:
             Il  testo  degli  articoli 7 e 16 del D.P.R. n. 605/1973
          (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al  codice
          fiscale  dei contribuenti), nel testo sostituito dal D.P.R.
          n. 784/1976 e  modificato  dal  D.P.R.  n.  955/1977,  come
          ulteriormente   modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 7 (( (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). )) -
          Gli  uffici   pubblici   devono   comunicare   all'anagrafe
          tributaria  i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui
          alla lettera g) dell'art. 6.
              (( A partire dal 1› luglio 1989 le camere di commercio,
          industria  artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
          se relative a singole unita' locali.  ))  Le  comunicazioni
          delle  iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni negli albi
          degli artigiani saranno emesse dalle camere  di  commercio,
          industria,   artigianato   ed  agricoltura  che  provvedono
          all'iscrizione d'ufficio dei  suddetti  dati  nei  registri
          delle ditte.
             Gli  ordini  professionali  e  gli  altri enti ed uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
          devono comunicare all'anagrafe  tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni.
             Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi precedenti, (( con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura,  )) devono essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
             Gli  ordini  professionale  e  gli  altri enti ed uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla   lettera   f)   dell'art.   6,  ai  quali  l'anagrafe
          tributaria trasmette la  lista  degli  esercenti  attivita'
          professionale  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria
          medesima  i  dati  necessari   per   il   completamento   o
          l'aggiornamento  della  lista, entro sei mesi dalla data di
          ricevimento della stessa.
             I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art.  36  del
          D.P.R.  del  29  settembre  1973, n. 600, devono comunicare
          all'anagrafe tributaria, entro  trenta  giorni,  l'avvenuta
          estinzione  e  le  avvenute  operazioni  di trasformazione,
          concentrazione o fusione.
             Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti  commi devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione   e'   sottoscritta  dalla  persona  preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
             Le  modalita'  delle  comunicazioni  sono  stabilite con
          decreto del Ministro per le finanze".
             "Art.  16 (( (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). ))
          - La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art.  7
          sara'   eseguita  relativamente  alle  estinzioni  od  alle
          operazioni  di  trasformazione,  concentrazione  o  fusione
          avvenute a decorrere dal 1› gennaio 1978.
             La  prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art.
          7 sara' eseguita entro il 30 giugno 1979 relativamente agli
          atti   emessi   ed   alle   iscrizioni,   modificazioni   e
          cancellazioni intervenute dal 1›  gennaio  al  31  dicembre
          1978.
             Le   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
          agricoltura e degli uffici pubblici di cui alla lettera  g)
          dell'art.  6  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria,
          entro il 31 dicembre 1980 e con le modalita' stabilite  con
          decreto  del  Ministro  per le finanze, i dati e le notizie
          riguardanti gli atti e le  iscrizioni  previsti  nel  terzo
          comma   dell'art.   21,   compresi   quelli   per  i  quali
          l'integrazione ivi prescritta non e' stata  richiesta.  Gli
          ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici preposti
          alla tenuta degli albi, registri  ed  elenchi  tenuti  alle
          comunicazioni  di  cui  al  terzo  comma dell'art. 7 devono
          comunicare all'anagrafe tributaria con le modalita'  e  nei
          termini  stabiliti con decreto del Ministro per le finanze,
          i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste  nel
          terzo  comma  dell'art.  21,  compresi  quelli  per i quali
          l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta.
(( Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura   ))
(( devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre   ))
(( 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla    ))
(( lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unita'      ))
(( locali, presentate anteriormente al 1› luglio 1989 e che a tale ))
(( data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e  ))
(( negli albi degli artigiani. Le modalita' delle comunicazioni    ))
(( sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da       ))
(( emanarsi entro il 30 maggio 1989.                               ))
             Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 4:
             Il   testo   dell'art.   20   del   D.P.R.  n.  638/1972
          (Disposizioni  per  l'attribuzione  di  somme   agli   enti
          indicati  nell'art.  14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
          in sostituzione di tributi,  contributi  e  compartecipi  e
          norme per la delegabilita' delle entrate) e' il seguente:
             "Art  20.  ((  (Contenzioso).  ))  -  Contro gli atti di
          accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi
          non  soppressi, notificati a decorrere dal 1› gennaio 1974,
          e' ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in  seconda
          istanza,  anche  da  parte del comune e della provincia, al
          Ministro per le finanze  entro  30  giorni  dalla  data  di
          notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.
             Il  ricorso  deve  essere  presentato  all'intendente di
          finanza  territorialmente  competente  anche  se   proposto
          contro  la decisione dello stesso intendente direttamente o
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel  primo
          caso  l'ufficio ne rilascia ricevuta.  Quando il ricorso e'
          inviato a mezzo posta, la data  di  spedizione  vale  quale
          data di presentazione.
             Contro  la  decisione  del  Ministro e quella definitiva
          dell'intendente  di   finanza   e'   ammesso   ricorso   in
          revocazione  nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2
          e 3, del codice di  procedura  civile  nel  termine  di  60
          giorni  decorrenti  dalla  data in cui e' stata scoperta la
          falsita' o recuperato il documento. Contro la decisione del
          Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore
          di fato o  di  calcolo  nel  termine  di  giorni  60  dalla
          notificazione della decisione stessa.
             Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso
          o  in  successiva   istanza,   l'autorita'   amministrativa
          decidente  puo'  sospendere  per  gravi motivi l'esecuzione
          dell'atto impugnato.
             Decorso   il   termine  di  180  giorni  dalla  data  di
          presentazione del ricorso all'intendente di  finanza  senza
          che   sia   stata  notificata  la  relativa  decisione,  il
          contribuente  puo'  ricorrere   al   Ministro   contro   il
          provvedimento  impugnato.  L'azione giudiziaria deve essere
          esperita  entro  90  giorni   dalla   notificazione   della
          decisione del Ministro.  Essa puo' tuttavia essere proposta
          in gni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso
          al Ministro".