Art. 5.
                 Sanzioni ed interessi per l'imposta

  1.   Per  l'omessa  presentazione  della  denuncia  si  applica  la
soprattassa  pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta. Per la
tardiva  presentazione  della denuncia si applica la soprattassa pari
al  venti  per  cento  dell'ammontare dell'imposta; la soprattassa e'
ridotta   in   misura   pari   al  cinque  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni.
  2.  Per  l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia
determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella
dovuta,  si  applica la soprattassa pari al cinquanta per cento della
differenza  tra  l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della
denuncia.
  3.  Per  l'omesso,  parziale  o  tardivo versamento dell'imposta si
applica  la  soprattassa  pari  al  venti  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta  non  versata  o tardivamente versata; la soprattassa e'
ridotta alla meta' se il ritardo non supera i cinque giorni.
  4.  Per  l'omessa  o  inesatta  indicazione  dei  dati richiesti in
denuncia,  per  la  mancata  esibizione  o  trasmissione  di  atti  e
documenti,  ovvero  per  la  mancata  restituzione di questionari nei
sessanta giorni dalla richiesta, nonche' per ogni altra violazione di
obblighi  stabiliti  per  l'applicazione dell'imposta, e' irrogata la
pena   pecuniaria   da   lire   ventimila  a  lire  centomila.  Nella
determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto
della  gravita'  del danno o del pericolo cagionato al comune e della
personalita'   dell'autore   della   violazione,   desunta  dai  suoi
precedenti.
  5.   Per  le  violazioni  che  danno  luogo  a  liquidazioni  o  ad
accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata
al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune
puo'  provvedere  in  qualsiasi  momento,  con  separati  avvisi,  da
notificare  entro  il  termine di decadenza del 31 dicembre del sesto
anno successivo a quello della commessa violazione.
  6.  Sulle  somme  dovute per imposta e soprattassa si applicano gli
interessi  moratori  nella  misura prevista dall'articolo 7, comma 3,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a).
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             (a)  Il  testo  dell'art.  7,  comma  3,  della legge n.
          67/1988 e' riportato nella nota (b) all'art. 4.