Art. 5. Sanzioni ed interessi per l'imposta 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta; la soprattassa e' ridotta in misura pari al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni. 2. Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari al cinquanta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia. 3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa e' ridotta alla meta' se il ritardo non supera i cinque giorni. 4. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, nonche' per ogni altra violazione di obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta, e' irrogata la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato al comune e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti. 5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazioni o ad accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune puo' provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della commessa violazione. 6. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a). ---------
(a) Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge n. 67/1988 e' riportato nella nota (b) all'art. 4.