Art. 6. Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie 1. Nei comuni istituiti successivamente al 1 gennaio 1989 si applicano le misure minime d'imposta, previste dall'allegata tabella, fino all'anno antecedente a quello per il quale e' adottata la deliberazione di cui all'articolo 2. 2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi e' devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3. 3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette e' effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalita' ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni (a) , sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l' (( Unione nazionale comuni comunita' enti montani. 4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridottti per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione e' operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo e' trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) )). 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano. --------
(a) L'art. 18 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e' cosi' formulato: "Art. 18. - (1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e' attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilita' dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento. (2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalita' e sanzioni analoghe a quelle indicate all'art. 3. (3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento e' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni. (4) Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Minstero dell'interno e' costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno".