Art. 6.
                      Disposizioni particolari
               per l'applicazione dell'imposta e varie

  1.  Nei  comuni  istituiti  successivamente  al  1› gennaio 1989 si
applicano le misure minime d'imposta, previste dall'allegata tabella,
fino  all'anno  antecedente  a  quello  per  il  quale e' adottata la
deliberazione di cui all'articolo 2.
  2.  Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta,
sanzioni  ed  interessi  e'  devoluto, a cura dei comuni stessi, alle
rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle
somme  ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per
la  sua  attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri
perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.
  3.  Le  somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni
1989  e  1990  sono  utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui
all'articolo  10,  commi  2  e  3,  fino  a  concorrenza del relativo
fabbisogno,  secondo  modalita'  e  termini stabiliti con decreto del
Ministro  dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze.  L'attribuzione  delle  somme  predette  e'  effettuata  dal
Ministro  dell'interno.  Le  modalita'  ed i termini per l'attuazione
delle  disposizioni  di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del
Ministro  dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze,  su  proposta  della  commissione  di ricerca per la finanza
locale  ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n.  55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.
131,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  (a)  ,  sentite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province
d'Italia e l' (( Unione nazionale comuni comunita' enti montani.
4.  Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio
nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi
erariali  ordinari  spettanti  agli  enti locali sono ridottti per un
importo  complessivo  massimo  di  mille  miliardi annui, trasferendo
detto  importo  al  fondo  perequativo,  in relazione al provento del
gettito  ed  alle  caratteristiche della base imponibile dell'imposta
istituita con l'articolo 1. La riduzione e' stabilita con decreto del
Ministro  dell'interno  sentite  l'Associazione  nazionale dei comuni
italiani  (ANCI)  e  l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani
(UNCEM).  Per  l'anno 1989 la riduzione e' operata con l'aliquota del
2,3  per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per
il  1988  e  il  relativo  importo complessivo e' trasferito al fondo
perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) )).
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni
compresi  nei  territori  delle  province  autonome  di  Trento  e di
Bolzano.
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             (a) L'art. 18 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti
          per il settore della finanza locale  per  l'anno  1983)  e'
          cosi' formulato:
             "Art.   18.   -   (1)  Alla  commissione  istituita  per
          l'applicazione dell'art. 39 del decreto-legge  28  febbraio
          1981,  n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23
          aprile 1981, n. 153, e' attribuito il compito di studiare e
          verificare  il  livello di prestazione dei pubblici servizi
          locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti
          locali, l'efficacia e l'utilita' dei parametri adottati per
          la distribuzione delle risorse, formulando proposte per  il
          loro aggiornamento.
             (2)  Gli  enti  locali  sono  tenuti  a  fornire  i dati
          richiesti  dal  Ministero  dell'interno  e  stabiliti   con
          modalita' e sanzioni analoghe a quelle indicate all'art. 3.
             (3)   Per  il  finanziamento  delle  relative  spese  di
          funzionamento  e'  stanziato  nel  bilancio  del  Ministero
          dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.
             (4)     Nell'ambito     della     Direzione     generale
          dell'Amministrazione civile del  Minstero  dell'interno  e'
          costituita  la  Direzione  centrale per la finanza locale e
          per i servizi finanziari, alla quale puo'  essere  preposto
          un   dirigente   generale   di   ragioneria  del  Ministero
          dell'interno".