Art. 7.
                           Aliquote INVIM

  1.   Per   l'anno   1989,   le   aliquote   dell'imposta   comunale
sull'incremento  di  valore  degli  immobili si applicano, in tutti i
comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella
misura  massima  prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni
(a).
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             (a)  Il  testo  dell'art.  15  del  D.P.R.  n.  643/1972
          (Istituzione  dell'imposta  comunale   sull'incremento   di
          valore  degli  immobili),  come  sostituito dall'art. 2 del
          D.L. 12 novembre 1979, n. 571, convertito  nella  legge  12
          gennaio 1980, n. 2, e' il seguente:
             "Art.  15.  -  L'imposta  si  applica  per  scaglioni di
          incremento imponibile determinati con riferimento al valore
          iniziale  del  bene  moltiplicato  per il numero degli anni
          intercorrenti tra la data di acquisto o di  riferimento  di
          cui  all'art.  6  e  quella  di alienazione o trasmissione,
          ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese
          di  acquisto,  incrementative e di costruzione moltiplicate
          per il numero degli anni intercorrenti fra la data  in  cui
          le  spese  sono  state  sostenute e quella di alienazione o
          trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La
          frazione di anno superiore al semestre si considera come un
          anno intero.
             L'imposta  si  applica  con  le  aliquote  stabilite dai
          comuni nei limiti seguenti:
               a)  sulla parte di incremento fino al 20 per cento del
          valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per
          cento;
               b)  sulla  parte  oltre il 20 fino al 50 per cento del
          valore di riferimento di cui al primo comma, dal  5  al  10
          per cento;
               c)  sulla  parte oltre il 50 fino al 100 per cento del
          valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10  al  15
          per cento;
               d)  sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del
          valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15  al  20
          per cento;
               e)  sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del
          valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20  al  25
          per cento;
               f)  sulla  parte  oltre il 200 per cento del valore di
          riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento".