Art. 8. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (a), e' sostituita dalla seguente: " Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". 2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni (a), e' sostituito dal seguente: "Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi". 3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni (a), e' soppresso. (( 4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella )) Gazzetta Ufficiale (( della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento. 5. Con effetto dal 1 gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (a), e' inserito il seguente: "Per l'abitazione colonica la tassa e' dovuta anche quando nell'area in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa e' comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta". )) 6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (b), e' differito al 30 aprile. (( 6-bis. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella )) Gazzetta Ufficiale (( della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti gia' divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni gia' versate alla data stessa. 6-ter. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (b), non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni )) (c). ))
(a) Il testo delle disposizioni del testo unico per la finanza locale, modificate o alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. (b) L'art. 3, comma 3, del D.L. n. 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali) stabilisce: "Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati e' tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantita' e la qualita' dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori". (c) Il testo dell'art. 10- bis del D.L. n. 361/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 8: Il titolo della rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. n. 1175/1931, era il seguente: "Sezione II - Corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche". Il testo vigente del relativo art. 268 e' rappresentato dalla nuova formulazione del primo comma introdotta dall'art. 8 del presente decreto. L'art. 270 del testo unico per la finanza locale, come modificato dall'art. 8 del decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato: "Art. 270 (( (Tariffa) )) . - La tassa e' commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale. I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta. (( Per l'abitazione colonica la tassa e' dovuta anche quando )) (( nell'area in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata )) (( soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa e' )) (( comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per )) (( le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di )) (( raccolta )) . )) I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno. Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273". Con riferimento alla nota (c) all'art. 8: L'art. 10- bis del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), e' cosi' formulato: "Art. 10- (( bis. - 1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, )) debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze". Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982, soprarichiamato: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni; b) ai rifiuti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola; d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione; f) agli esplosivi".