Art. 8.
         Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

  1.  Con effetto dal 1› gennaio 1989 la rubrica della sezione II del
capo  XVIII  del  titolo  III  del testo unico per la finanza locale,
approvato  con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni (a), e' sostituita dalla seguente:
  " Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI".
  2.  Il  primo  comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la
finanza  locale,  e  successive  modificazioni (a), e' sostituito dal
seguente:
  "Per  i  servizi  relativi  allo  smaltimento  (nelle varie fasi di
conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento,
ammasso,  deposito  e  discarica  sul  suolo e nel suolo) dei rifiuti
solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i
comuni  devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il
gettito complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi".
  3.  Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la
finanza locale, e successive modificazioni (a), e' soppresso.
((  4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della
tassa  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella )) Gazzetta
Ufficiale  ((  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,
provvedendo  con  la  medesima  delibera  ad  apportare  le modifiche
riguardanti  il regolamento. 5. Con effetto dal 1› gennaio 1989, dopo
il  quarto  comma  dell'articolo 270 del testo per la finanza locale,
approvato  con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni   (a),  e'  inserito  il  seguente:  "Per  l'abitazione
colonica la tassa e' dovuta anche quando nell'area in cui e' attivata
la  raccolta  dei  rifiuti  e'  situata  soltanto la strada d'accesso
all'abitazione stessa. La tassa e' comunque dovuta, nel limite del 30
per  cento  della  tariffa,  per  le  case coloniche e le case sparse
situate fuori dell'area di raccolta". ))
  6.  Per  il  solo  anno  1989,  il  termine  del 28 febbraio per la
denuncia  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  3 del decreto-legge 9
settembre  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475 (b), e' differito al 30 aprile.
((  6-bis. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  )) Gazzetta Ufficiale ((
della  legge  di  conversione  del presente decreto, i comuni possono
disporre  che  i  contribuenti  i  quali, entro il 20 settembre 1989,
presentano,  per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali
non  sia  ancora  decorso  il  termine  di  decadenza  dell'azione di
accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento
dei    rifiuti   solidi   urbani   ovvero   integrano   la   denuncia
precedentemente  presentata  agli  stessi effetti non incorrano nelle
sanzioni  per  omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia
limitatamente  alla  base  imponibile  integrata.  Restano  salvi gli
accertamenti  gia'  divenuti  definitivi  alla data di adozione della
detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni gia'
versate  alla data stessa. 6-ter. Le disposizioni del decreto-legge 9
settembre  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre  1988,  n.  475  (b),  non si applicano ai rifiuti derivanti
dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze,
di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e
successive modificazioni )) (c). ))
 
             (a)  Il  testo delle disposizioni del testo unico per la
          finanza  locale,  modificate  o  alle  quali  il   presente
          articolo fa rinvio, e' riportato in appendice.
             (b)   L'art.   3,   comma   3,   del  D.L.  n.  397/1988
          (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
          industriali)  stabilisce:   "Chiunque  produca  ovvero  sia
          titolare  degli  impianti  di   smaltimento   dei   rifiuti
          sopraindicati  e'  tenuto  a comunicare alla regione o alla
          provincia delegata la quantita' e la qualita'  dei  rifiuti
          prodotti  e  smaltiti. La denuncia deve essere effettuata a
          partire dal 1989, entro il 28 febbraio di  ogni  anno,  con
          riferimento   ai  rifiuti  prodotti  e  smaltiti  nell'anno
          precedente. La denuncia  deve  essere  firmata  dal  legale
          rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province
          qualora delegate, inseriscono nel catasto  le  informazioni
          relative a soggetti produttori e smaltitori".
             (c)  Il  testo dell'art. 10- bis del D.L. n. 361/1987 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:
             Il  titolo della rubrica della sezione II del capo XVIII
          del titolo III del  testo  unico  per  la  finanza  locale,
          approvato con R.D. n.  1175/1931, era il seguente: "Sezione
          II - Corrispettivo per il servizio di  ritiro  e  trasporto
          delle immondizie domestiche".
             Il  testo vigente del relativo art. 268 e' rappresentato
          dalla  nuova  formulazione  del  primo   comma   introdotta
          dall'art. 8 del presente decreto.
             L'art.  270  del testo unico per la finanza locale, come
          modificato dall'art. 8 del decreto qui pubblicato, e' cosi'
          formulato:
             "Art.  270  ((  (Tariffa) )) . - La tassa e' commisurata
          alla superficie dei locali e delle aree serviti ed  all'uso
          cui i medesimi vengono destinati.
             Nella  determinazione  della superficie tassabile non si
          tiene conto di quella parte di  essa  ove,  per  specifiche
          caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano,
          di  regola,  rifiuti  speciali,  tossici  o  nocivi,   allo
          smaltimento  dei  quali  sono tenuti a provvedere a proprie
          spese i  produttori  dei  rifiuti  stessi  ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti in materia.
             Per  l'applicazione  della tassa i comuni sono tenuti ad
          adottare  appositi  regolamenti  nei  quali,   oltre   alle
          esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate
          le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari
          condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del
          tutto eccezionale.
             I  comuni  hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un
          massimo del 50% per le aree ed i  locali,  non  adibiti  ad
          abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla
          licenza o autorizzazione rilasciata dai  competenti  organi
          per l'esercizio dell'attivita' svolta.
(( Per l'abitazione colonica la tassa e' dovuta anche quando       ))
(( nell'area in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata ))
(( soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa e' ))
(( comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per ))
(( le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di   ))
(( raccolta )) .                                                   ))
             I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale
          di controllo, devono essere trasmessi  al  Ministero  delle
          finanze  che  provvede  alla  loro omologazione, sentito il
          Ministero dell'interno.
             Le  tariffe,  stabilite  in applicazione dei regolamenti
          debitamente omologati, devono essere approvate  dall'organo
          regionale  di  controllo  ed essere comunicate al Ministero
          delle finanze ai sensi dell'art.  273".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 8:
             L'art.  10-  bis  del  D.L.  n.  361/1987  (Disposizioni
          urgenti in materia di smaltimento dei  rifiuti),  e'  cosi'
          formulato:
             "Art. 10- (( bis. - 1. Salvo quanto disposto dall'ultimo
          comma dell'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,  ))
          debbono  essere  considerati  rifiuti speciali, a tutti gli
          effetti,  quelli  derivanti   dall'esercizio   dell'impresa
          agricola sul fondo e relative pertinenze".
             Si  riporta  il  testo dell'ultimo comma dell'art. 2 del
          D.P.R. n.  915/1982, soprarichiamato:
             "Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
               a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del
          D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
               b)   ai   rifiuti   dalla   prospezione,   estrazione,
          trattamento  ed  ammasso  di  risorse  minerali   e   dallo
          sfruttamento delle cave;
               c)  alle  carogne  ed  ai  seguenti  rifiuti agricoli:
          materie fecali ed altre sostanze utilizzate  nell'attivita'
          agricola;
               d)  agli  scarichi  disciplinati dalla legge 10 maggio
          1976, n.  319, e successive modificazioni;
               e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina
          di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti
          di esecuzione;
               f) agli esplosivi".