Art. 9.
          Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

  1.  Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a
domanda  individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.
  2.  Per  l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio
di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  deve essere coperto in
misura non inferiore al 50 per cento con la relativa tassa.
  3.  Per  l'anno  1989,  le tariffe per il servizio degli acquedotti
sono  determinate  dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati
per  legge,  dagli  enti  gestori in deroga all'articolo 17, comma 1,
della  legge  28  febbraio  1986,  n. 41(a) , in misura non inferiore
all'80  per  cento  e  non  superiore  al  100 per cento dei costi di
gestione.  (( I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989
appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che
prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attivita' di
allevamento  degli  animali il costo unitario del servizio non potra'
superare  il  50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le
abitazioni civili. ))
 4.  I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli
oneri  diretti  ed  indiretti  di personale, le spese per acquisto di
beni  e  servizi,  le  spese  per  i  trasferimenti  e  le  quote  di
ammortamento  degli  impianti  e  delle attrezzature. Per le quote di
ammortamento  si  applicano  i  coefficienti indicati nel decreto del
Ministro  delle  finanze  in  data  31  dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989.  ((  I  coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i
cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989. )) Ai fini della copertura
dei  costi  di  gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi
accertati  contabilmente  e  per i costi alle spese impegnate. (( Nel
costi   complessivi   di   gestione   dei   servizi   delle   aziende
municipalizzate  e  consortili  devono inoltre essere considerati gli
oneri  finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902
(b), da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio
successivo   a   quello  della  riscossione  delle  tariffe  e  della
erogazione in conto esercizio. ))
  5.  Le  province,  le  comunita' montane, i comuni ed i consorzi di
enti  locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende,
entro   il   termine   perentorio   del   31   marzo  1990,  apposita
certificazione  firmata  dal  legale rappresentante, dal segretario e
dal   ragioniere,   ove   esista,   che  attesti  il  rispetto  delle
disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4. Le modalita' della
certificazione  sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto
del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite   l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  e
l'Unione  delle  province d'Italia (UPI). (( Il Ministro dell'interno
e'  tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni
effettuate  dagli  enti  locali,  accompagnati  da  una relazione, al
Parlamento,  alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro
della  sanita',  in  analogia a quanto sopra, e' tenuto a trasmettere
tutti  i  dati delle unita' sanitarie locali alle regioni e all'ANCI.
))
  6.  In  applicazione  del  presente  articolo  non  possono  essere
apportate  riduzioni  alle  percentuali  di  copertura  del costo dei
servizi  precedentemente  deliberate.  (( Per i servizi relativi allo
smaltimento  dei  rifiuti,  in sede di prima applicazione della nuova
normativa,  il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va
effettuato  rideterminando  per  l'esercizio  1988  i  costi medesimi
secondo  le  modalita'  indicate  nel  capoverso  del  comma  2,  del
precedente articolo 8. ))
  7.  All'articolo  12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
359,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
440  (c),  le  parole:  "di  aver  riscosso",  sono  sostituite dalle
seguenti: "di aver accertato".
  8.  Il  termine  del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei
certificati  di copertura del costo dei servizi a domanda individuale
del  servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio
di  acquedotto,  di  cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2,
16,  comma  8-quinquies  e  19,  comma 4, del decreto-legge 31 agosto
1987,  n.  359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 440 (c) , e' prorogato al 30 aprile 1989.
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             (a)  Il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge n.
          41/1986 (Legge finanziaria 1986) e'  il  seguente:  "1.  Il
          Comitato  interministeriale  prezzi  (CIP),  o la giunta in
          caso di urgenza, al fine del contenimento,  nel  complesso,
          della  media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei
          prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice
          ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per l'intera collettivita'
          nazionale, entro il tasso massimo  di  inflazione  indicato
          per   ciascun   anno   nella   relazione   previsionale   e
          programmatica del Governo, ovvero  aggiornato  in  sede  di
          approvazione  della  relazione previsionale e programmatica
          per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei  poteri  di
          coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale
          19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle
          proposte  di  incremento  da  deliberarsi da parte di altri
          organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  ed  emana  apposite  direttive alle
          amministrazioni regionali, provinciali  e  comunali  ed  ai
          comitati  provinciali  dei  prezzi  per  i provvedimenti da
          adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza".
             (b)  L'art.  44 del D.P.R. n. 902/1986 (Approvazione del
          nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli
          enti locali) cosi' recita:
             "Art.  44.  -  Il  capitale di dotazione dell'azienda e'
          costituito dai beni immobili e  mobili,  compresi  i  fondi
          liquidi,  assegnati  dal  comune  all'atto dell'istituzione
          dell'azienda o successivamente.
             Salve  le  eccezioni  previste dalla legge, l'azienda e'
          tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello
          da  questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari
          per   il   conferimento   del   capitale   di    dotazione,
          limitatamente alla durata dei mutui contratti.
             Per  i  beni  conferiti  in natura il consiglio comunale
          stabilisce i criteri per la relativa valutazione e  per  il
          computo  dell'interesse da riconoscere al comune conferente
          pari per tasso e durata  a  quelli  praticati  dalla  Cassa
          depositi e prestiti per finanziamenti similari".
             (c)  Il testo vigente dell'art. 12, comma 2, del D.L. n.
          359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza  locale)  e'
          il  seguente:  "2. La quota del fondo perequativo spettante
          ai comuni e alle province per l'anno 1988,  determinata  in
          base al reciproco del reddito medio pro-capite provicinale,
          e' corrisposta a titolo provvisorio in  attesa  che  l'ente
          abbia  dimostrato  ((  di  aver  accertato  ))  il provento
          complessivo nella misura di  cui  al  comma  1.  L'ente  e'
          tenuto  a  trasmettere  entro  il  31  marzo  1989 apposita
          certificazione  firmata  dal  legale  rappresentante,   dal
          segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata
          osservanza,  l'ente  e'  tenuto  alla  restituzione   della
          quota".
             L'art.  16,  comma  8-quinquies,  del  medesimo  D.L. n.
          359/1987  stabilisce:  "8-quinquies.  La  quota  del  fondo
          perequativo   spettante   ai   comuni   per   l'anno  1988,
          determinata  in  base  al  reciproco  del   reddito   medio
          pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio
          in attesa che l'ente abbia dimostrato di  aver  iscritto  a
          ruolo  per  l'anno  stesso  un  ammontare  della  tassa non
          inferiore alla misura prevista dal comma 8- bis. L'ente  e'
          tenuto  a  trasmettere,  entro  il  31 marzo 1989, apposita
          certificazione  firmata  dal  legale  rappresentante,   dal
          segretario  e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata
          osservanza,  l'ente  e'  tenuto  alla  restituzione   della
          quota".
             L'art.  19,  comma  4  del  predetto  D.L.  n.  359/1987
          stabilisce: "4.  La quota del fondo  perequativo  spettante
          ai  comuni  e  alle  province  per  gli  anni  1987 e 1988,
          determinata  in  base  al  reciproco  del   reddito   medio
          pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio
          in attesa che l'ente abbia dimostrato  di  aver  accertato,
          per  il  secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella
          misura minima di  cui  al  comma  1.  L'ente  e'  tenuto  a
          trasmettere,  entro  il  31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo
          1989,   apposita   certificazione   firmata   dal    legale
          rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista.
          In caso  di  mancata  osservanza,  l'ente  e'  tenuto  alla
          restituzione della quota".