Art. 9. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. 2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento con la relativa tassa. 3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41(a) , in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. (( I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attivita' di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potra' superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili. )) 4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989. (( I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989. )) Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate. (( Nel costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (b), da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. )) 5. Le province, le comunita' montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). (( Il Ministro dell'interno e' tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanita', in analogia a quanto sopra, e' tenuto a trasmettere tutti i dati delle unita' sanitarie locali alle regioni e all'ANCI. )) 6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate. (( Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalita' indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8. )) 7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (c), le parole: "di aver riscosso", sono sostituite dalle seguenti: "di aver accertato". 8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-quinquies e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (c) , e' prorogato al 30 aprile 1989. --------
(a) Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza". (b) L'art. 44 del D.P.R. n. 902/1986 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali) cosi' recita: "Art. 44. - Il capitale di dotazione dell'azienda e' costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente. Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda e' tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti. Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari". (c) Il testo vigente dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) e' il seguente: "2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provicinale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato (( di aver accertato )) il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente e' tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1989 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota". L'art. 16, comma 8-quinquies, del medesimo D.L. n. 359/1987 stabilisce: "8-quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8- bis. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota". L'art. 19, comma 4 del predetto D.L. n. 359/1987 stabilisce: "4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per gli anni 1987 e 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota".