Art. 2. Il presidente della commissione di collaudo dichiara decaduti dall'incarico i componenti che non partecipino alle operazioni di collaudo indette in seconda convocazione. La decadenza dichiarata ai sensi del precedente comma comporta la perdita del diritto al compenso anche gia' maturato per attivita' in precedenza svolte, nonche' l'obbligo di restituzione degli acconti eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi maturati, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo; restano salvi i casi di assenza dovuta a gravi impedimenti documentati dall'interessato.