Art. 2.
  Il  presidente  della  commissione  di  collaudo  dichiara decaduti
dall'incarico i componenti che non  partecipino  alle  operazioni  di
collaudo indette in seconda convocazione.
  La  decadenza  dichiarata ai sensi del precedente comma comporta la
perdita del diritto al compenso anche gia' maturato per attivita'  in
precedenza  svolte,  nonche'  l'obbligo di restituzione degli acconti
eventualmente  percepiti,  maggiorati   degli   interessi   maturati,
calcolati  al  tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo; restano
salvi i casi  di  assenza  dovuta  a  gravi  impedimenti  documentati
dall'interessato.