Art. 3. Ai componenti delle commissioni di collaudo, nominati per la verifica di due o piu' interventi finanziati con i contributi di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, viene corrisposto - a consuntivo - il compenso rideterminato secondo la percentuale indicata dall'articolo 1 della delibera in data 10 febbraio 1988, n. 1120, del comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi', 18 maggio 1989 Il Presidente: DE MITA