Art. 3.
  Ai  componenti  delle  commissioni  di  collaudo,  nominati  per la
verifica di due o piu' interventi finanziati con i contributi di  cui
all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, viene corrisposto - a
consuntivo  -  il  compenso  rideterminato  secondo  la   percentuale
indicata  dall'articolo 1 della delibera in data 10 febbraio 1988, n.
1120, del comitato di gestione dell'Agenzia per la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi', 18 maggio 1989
                                               Il Presidente: DE MITA