IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 593/FPC/ZA del 31 luglio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8 agosto 1985, con la quale sono state dettate misure dirette a potenziare i mezzi aerei da impiegare nell'attivita' antincendio; Considerato che un velivolo "Canadair CL 215" e' andato distrutto in data 27 gennaio 1989 durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo verificatosi nel comune di Savona; Vista la nota n. 145/COAU/310 del 22 febbraio 1989, con la quale, constatata a causa del predetto incidente e della concomitanza degli interventi aerei l'insufficienza dei mezzi aerei da impiegare nell'attivita' antincendio, si invitava il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad esaminare ogni possibilita' intesa al potenziamento degli stessi, assicurando anche l'anticipazione dei finanziamenti necessari; Vista la nota n. 118627 del 7 aprile 1989 con la quale il Ministero del tesoro, in risposta ad apposita richiesta inoltrata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in considerazione delle indilazionabili esigenze correlate alla lotta agli incendi boschivi nell'imminente stagione estiva, esprime il proprio parere favorevole sull'anticipazione della somma necessaria all'acquisto di un nuovo aereo antincendio CL-215 a carico del Fondo per la protezione civile; Visto il telex n. 12762/1374 del 29 aprile 1989 con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'individuare in lire 12 miliardi l'importo necessario all'acquisto del predetto aereo, comunica, altresi', le modalita' di versamento della predetta somma; Preso atto che nella medesima nota n. 118627 del 7 aprile 1989 il Ministero del tesoro stabilisce che il reintegro del Fondo per la protezione civile, relativamente alla somma di lire 10 miliardi, avverra' a seguito della quietanza di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, della societa' Assicurazioni generali S.p.a., relativa all'indennizzo assicurativo di pari importo; Preso atto, altresi', delle intese raggiunte nel corso della riunione interministeriale tenutasi il giorno 20 aprile ed avente ad oggetto la predisposizione del piano annuale della campagna antincendio 1989, concernenti il reintegro del Fondo per la protezione civile, relativamente ai rimanenti 2 miliardi da anticipare per l'acquisto del predetto aereo, ad opera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con imputazione sul proprio bilancio; Ravvisata la necessita' al fine di una sollecita realizzazione dell'acquisto di un aereo "Canadair CL 215" di disporre la sopra citata anticipazione; Ritenuto, altresi', necessario, in considerazione dell'urgenza dovuta alla recrudescenza degli incendi boschivi che puntualmente si verifica nella stagione estiva, peraltro ormai prossima, autorizzare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'acquisto del predetto velivolo, anche in deroga alle vigenti norme e procedure; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Ai fini del potenziamento dei mezzi aerei da utilizzare nella lotta agli incendi boschivi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'immediato acquisto, anche in deroga alle vigenti norme e procedure, a trattativa privata, con la societa' "Canadair Limited" di Montreal, di un aereo "Canadair CL 215", in sostituzione di quello andato distrutto nell'incidente del 21 gennaio 1989.