IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n.  593/FPC/ZA  del  31 luglio 1985, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8 agosto 1985, con la quale sono
state  dettate misure dirette a potenziare i mezzi aerei da impiegare
nell'attivita' antincendio;
  Considerato  che  un velivolo "Canadair CL 215" e' andato distrutto
in data 27 gennaio 1989 durante le operazioni di  spegnimento  di  un
incendio boschivo verificatosi nel comune di Savona;
  Vista  la  nota n. 145/COAU/310 del 22 febbraio 1989, con la quale,
constatata a causa del predetto incidente e della concomitanza  degli
interventi   aerei  l'insufficienza  dei  mezzi  aerei  da  impiegare
nell'attivita' antincendio, si invitava il Ministero dell'agricoltura
e   delle   foreste   ad   esaminare   ogni  possibilita'  intesa  al
potenziamento degli stessi,  assicurando  anche  l'anticipazione  dei
finanziamenti necessari;
  Vista la nota n. 118627 del 7 aprile 1989 con la quale il Ministero
del tesoro, in risposta ad apposita richiesta inoltrata dal Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  ed  in  considerazione  delle
indilazionabili esigenze correlate alla lotta agli  incendi  boschivi
nell'imminente  stagione estiva, esprime il proprio parere favorevole
sull'anticipazione della somma necessaria all'acquisto  di  un  nuovo
aereo antincendio CL-215 a carico del Fondo per la protezione civile;
  Visto  il  telex  n.  12762/1374  del  29  aprile  1989  con cui il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'individuare in  lire
12  miliardi  l'importo  necessario  all'acquisto del predetto aereo,
comunica, altresi', le modalita' di versamento della predetta somma;
  Preso  atto  che nella medesima nota n. 118627 del 7 aprile 1989 il
Ministero del tesoro stabilisce che il reintegro  del  Fondo  per  la
protezione  civile,  relativamente  alla  somma  di lire 10 miliardi,
avverra' a seguito della  quietanza  di  versamento  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato, della societa' Assicurazioni generali S.p.a.,
relativa all'indennizzo assicurativo di pari importo;
  Preso  atto,  altresi',  delle  intese  raggiunte  nel  corso della
riunione interministeriale tenutasi il giorno 20 aprile ed avente  ad
oggetto   la   predisposizione   del  piano  annuale  della  campagna
antincendio  1989,  concernenti  il  reintegro  del  Fondo   per   la
protezione   civile,   relativamente   ai  rimanenti  2  miliardi  da
anticipare per l'acquisto del predetto aereo, ad opera del  Ministero
dell'agricoltura   e  delle  foreste,  con  imputazione  sul  proprio
bilancio;
  Ravvisata  la  necessita'  al  fine  di una sollecita realizzazione
dell'acquisto di un aereo "Canadair CL  215"  di  disporre  la  sopra
citata anticipazione;
  Ritenuto,  altresi',  necessario,  in  considerazione  dell'urgenza
dovuta alla recrudescenza degli incendi boschivi che puntualmente  si
verifica  nella stagione estiva, peraltro ormai prossima, autorizzare
il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  all'acquisto  del
predetto velivolo, anche in deroga alle vigenti norme e procedure;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Ai fini del potenziamento dei mezzi aerei da utilizzare nella lotta
agli incendi boschivi, il Ministero dell'agricoltura e delle  foreste
provvede all'immediato acquisto, anche in deroga alle vigenti norme e
procedure, a trattativa privata, con la societa'  "Canadair  Limited"
di Montreal, di un aereo "Canadair CL 215", in sostituzione di quello
andato distrutto nell'incidente del 21 gennaio 1989.