Art. 2.
  1.  L'onere  per l'acquisto del predetto aereo, valutato in lire 12
miliardi, e' anticipato a carico del Fondo per la protezione  civile.
  2.  Il  predetto  importo sara' versato al capo XVII, cap. 3590 del
bilancio dello Stato per la riassegnazione a favore del  capitolo  di
spesa  8223  del  bilancio  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste.
  3. Il reintegro dell'importo di cui al precedente comma 1 avverra',
quanto a  lire  10  miliardi  ad  opera  del  Ministero  del  tesoro,
nell'ambito  delle  operazioni  di  assestamento del bilancio 1989, a
seguito di riscossione dell'indennizzo assicurativo di  pari  importo
concernente l'aereo distrutto,
e   per   le   restanti  lire  2  miliardi  ad  opera  del  Ministero
dell'agricoltura e  delle  foreste,  con  imputazione  a  carico  del
proprio bilancio.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 18 maggio 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO