Art. 2. 1. L'onere per l'acquisto del predetto aereo, valutato in lire 12 miliardi, e' anticipato a carico del Fondo per la protezione civile. 2. Il predetto importo sara' versato al capo XVII, cap. 3590 del bilancio dello Stato per la riassegnazione a favore del capitolo di spesa 8223 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Il reintegro dell'importo di cui al precedente comma 1 avverra', quanto a lire 10 miliardi ad opera del Ministero del tesoro, nell'ambito delle operazioni di assestamento del bilancio 1989, a seguito di riscossione dell'indennizzo assicurativo di pari importo concernente l'aereo distrutto, e per le restanti lire 2 miliardi ad opera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con imputazione a carico del proprio bilancio. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 maggio 1989 Il Ministro: LATTANZIO