Art. 2.
  La  Compagnia  assicuratrice  Prev. I.A.A.C S.p.a. e' autorizzata a
non  applicare  il  periodo  di  carenza  previsto  dalle  condizioni
speciali  di  polizza  nel  caso  di  contratti  assunti senza visita
medica, emessi nella tariffa di cui al precedente art.  1,  punto  2)
qualora il valore capitale della rendita mensile assicurata (4%), sia
inferiore a lire 35 milioni.
  La  societa' e' altresi' autorizzata ad elevare il capitale massimo
assicurabile in contratti individuali emessi senza visita medica, nei
limiti di seguito elencati:
   lire 50 milioni per le assicurazioni emesse nella forma temporanea
per il caso di morte a premio annuo;
   per  le  assicurazioni  a  premio  unico,  un  importo tale che il
capitale sottoscritto non sia superiore a lire 50 milioni o a lire 70
milioni, rispettivamente per le forme temporanea per il caso di morte
o per le assicurazioni miste, l'addove per capitale sotto rischio  si
intenda  la differenza intercorrente fra le prestazioni assicurate in
caso di morte ed il corrispondente premio unico lordo;
   lire 70 milioni per le assicurazioni emesse nella forma mista o di
tipo misto, a premio annuo.