Art. 2. La Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C S.p.a. e' autorizzata a non applicare il periodo di carenza previsto dalle condizioni speciali di polizza nel caso di contratti assunti senza visita medica, emessi nella tariffa di cui al precedente art. 1, punto 2) qualora il valore capitale della rendita mensile assicurata (4%), sia inferiore a lire 35 milioni. La societa' e' altresi' autorizzata ad elevare il capitale massimo assicurabile in contratti individuali emessi senza visita medica, nei limiti di seguito elencati: lire 50 milioni per le assicurazioni emesse nella forma temporanea per il caso di morte a premio annuo; per le assicurazioni a premio unico, un importo tale che il capitale sottoscritto non sia superiore a lire 50 milioni o a lire 70 milioni, rispettivamente per le forme temporanea per il caso di morte o per le assicurazioni miste, l'addove per capitale sotto rischio si intenda la differenza intercorrente fra le prestazioni assicurate in caso di morte ed il corrispondente premio unico lordo; lire 70 milioni per le assicurazioni emesse nella forma mista o di tipo misto, a premio annuo.