IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
  Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.  57,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48;
  Visto  il decreto del Ministro designato in data 4 giugno 1983, con
il quale sono state dettate disposizioni per il  funzionamento  delle
commissioni  di  collaudo degli opifici finanziati dall'art. 32 della
legge 14 maggio 1981 citata;
  Considerato  che  talvolta,  in  sede  o di collaudo parziale, o di
collaudo  finale,  ovvero  di  verifica  delle  spese  sostenute  dal
beneficiario,  alcuni  componenti  delle  commissioni  di  collaudo -
seppure regolarmente convocati - non hanno partecipato alle  relative
operazioni, con la conseguente nullita' degli atti di collaudo;
  Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni misura necessaria
ad evitare qualsiasi ritardo nella prosecuzione o  nella  conclusione
degli interventi oggetto del finanziamento pubblico;
  Ritenuto,  altresi', al fine anzidetto di dover fissare dei termini
massimi per le attivita' di collaudo, come sopra descritte;
  Avvalendosi  dei  poteri  straordinari conferitigli ed in deroga ad
ogni contraria norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  operazioni  di  collaudo, parziale e finale, ovvero di verifica
delle spese sostenute dal  beneficiario  ai  fini  delle  erogazioni,
dovranno   essere   compiute   -   ed   i   relativi   atti   rimessi
all'amministrazione - entro sessanta giorni dalla  nota  che  dispone
l'avvio delle operazioni anzidette.
  In  ogni caso, gli atti relativi al collaudo finale dovranno essere
completati e rimessi all'amministrazione in mancanza  della  nota  di
cui  al  precedente  comma  -  entro  i  quattro  mesi  dalla data di
ultimazione dei lavori dell'intervento finanziato.
  Nel  caso  in  cui  il  collegio  riunitosi  non risulti completo -
nonostante la regolare  convocazione  di  tutti  i  componenti  -  il
presidente  della  commissione  provvede  ad una seconda convocazione
entro un congruo termine che consenta, comunque, la conclusione delle
operazioni nel periodo di cui ai precedenti commi.
  La  commissione  di  collaudo  e'  regolarmente  costituita dopo la
seconda convocazione anche in mancanza di uno  o  piu'  componenti  e
sono validi gli atti posti in essere.