IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187; Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Visto il decreto del Ministro designato in data 4 giugno 1983, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento delle commissioni di collaudo degli opifici finanziati dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981 citata; Considerato che talvolta, in sede o di collaudo parziale, o di collaudo finale, ovvero di verifica delle spese sostenute dal beneficiario, alcuni componenti delle commissioni di collaudo - seppure regolarmente convocati - non hanno partecipato alle relative operazioni, con la conseguente nullita' degli atti di collaudo; Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni misura necessaria ad evitare qualsiasi ritardo nella prosecuzione o nella conclusione degli interventi oggetto del finanziamento pubblico; Ritenuto, altresi', al fine anzidetto di dover fissare dei termini massimi per le attivita' di collaudo, come sopra descritte; Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le operazioni di collaudo, parziale e finale, ovvero di verifica delle spese sostenute dal beneficiario ai fini delle erogazioni, dovranno essere compiute - ed i relativi atti rimessi all'amministrazione - entro sessanta giorni dalla nota che dispone l'avvio delle operazioni anzidette. In ogni caso, gli atti relativi al collaudo finale dovranno essere completati e rimessi all'amministrazione in mancanza della nota di cui al precedente comma - entro i quattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'intervento finanziato. Nel caso in cui il collegio riunitosi non risulti completo - nonostante la regolare convocazione di tutti i componenti - il presidente della commissione provvede ad una seconda convocazione entro un congruo termine che consenta, comunque, la conclusione delle operazioni nel periodo di cui ai precedenti commi. La commissione di collaudo e' regolarmente costituita dopo la seconda convocazione anche in mancanza di uno o piu' componenti e sono validi gli atti posti in essere.