Art. 2. I suddetti delegati al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite possono visitare i campi destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione, i depositi, i magazzini di vendita all'ingrosso ed al minuto, i locali adibiti alla conservazione, confezione, disinfestazione dei suddetti materiali, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresi' procedere al prelevamento di campioni ed all'accertamento delle violazioni di carattere contravvenzionale. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari ed ai magazzini portuali ed aeroportuali, i delegati al controllo sono accompagnati rispettivamente dalla Polizia ferroviaria, da quella portuale e da quella tributaria.