Art. 2.
  I  suddetti  delegati al controllo dei materiali di moltiplicazione
vegetativa  della  vite  possono  visitare  i  campi  destinati  alla
produzione  di  materiale di moltiplicazione, i depositi, i magazzini
di  vendita  all'ingrosso  ed  al  minuto,  i  locali  adibiti   alla
conservazione,  confezione, disinfestazione dei suddetti materiali, i
mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed  aeroportuali,
i  carri  ferroviari,  gli  aerei,  i  galleggianti,  gli autoveicoli
adibiti  al  trasporto   merci;   possono   altresi'   procedere   al
prelevamento  di  campioni  ed  all'accertamento  delle violazioni di
carattere contravvenzionale.
  Nelle  visite  ai  magazzini  e  carri  ferroviari  ed ai magazzini
portuali ed aeroportuali, i delegati al controllo  sono  accompagnati
rispettivamente  dalla  Polizia  ferroviaria, da quella portuale e da
quella tributaria.