Art. 3. La Societa' reale mututa di assicurazioni dovra' evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 aprile 1989 Il Ministro: BATTAGLIA