Art. 3.
  La  Societa'  reale  mututa di assicurazioni dovra' evidenziare nel
proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con  il
presente  decreto,  utilizzando  moduli  8 e 10 distinti per ciascuna
forma assicurativa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 aprile 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA