Art. 2.
  La   Compagnia   assicuratrice   lavoro   e  previdenza  S.p.a.  e'
autorizzata a non applicare il  periodo  di  carenza  previsto  dalle
condizioni  speciali  di  polizza nel caso di contratti assunti senza
visita medica, emessi nella tariffa di  cui  al  precedente  art.  1,
punto  2) qualora il valore capitale della rendita mensile assicurata
(4%), sia inferiore a lire 35 milioni.
  La  societa' e' altresi' autorizzata ad elevare il capitale massimo
assicurabile in contratti individuali emessi senza  visita  medica  e
con carenza, nei limiti di seguito elencati:
   lire 50 milioni per le assicurazioni emesse nella forma temporanea
per il caso di morte a premio annuo;
   per  le  assicurazioni  a  premio  unico,  un  importo tale che il
capitale sottoscritto non sia superiore a lire 50 milioni o a lire 70
milioni, rispettivamente per le forme temporanea per il caso di morte
o per le assicurazioni miste, laddove per capitale sotto  rischio  si
intenda  la  differenza  intercorsa  fra le prestazioni assicurate in
caso di morte ed il corrispondente premio unico lordo;
   lire 70 milioni per le assicurazioni emesse nella forma mista e di
tipo misto, a premio annuo.