Art. 2.
  All'articolo 135, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
  "Esame  delle  domande  di autorizzazione a procedere presentate ai
sensi dell'articolo 68 della Costituzione".
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  135 del regolamento del Senato,
          come  risultante  dalle  presenti  modificazioni,   e'   il
          seguente:
             "Art.  135.  -  Esame  delle domande di autorizzazione a
          procedere  presentate   ai   sensi   dell'art.   68   della
          Costituzione. - 1. Le domande di autorizzazione a procedere
          inviate al Senato sono deferite  dal  Presidente  all'esame
          della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari,
          di  cui  all'art.  19.  A  questa  il  Ministro  competente
          trasmette i documenti che gli siano richiesti.
             2.  La  Giunta  non  si  pronuncia  su  una  domanda  di
          autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro
          dia  comunicazione che il relativo procedimento e' cessato.
             3.  Per la validita' delle riunioni della giunta in sede
          di esame delle autorizzazioni a procedere e' prescritta  la
          presenza di almeno un terzo dei componenti.
             4.  Tutti  gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta
          relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono
          essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta
          stessa e nella sede di questa.
             5.  Il  Senatore,  nei  cui confronti e' stata richiesta
          l'autorizzazione a procedere in giudizio, che  non  si  sia
          presentato    spontaneamente   al   magistrato   per   fare
          dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, puo'
          fornire  chiarimenti  alla  Giunta  anche  mediante memorie
          scritte.
             6.  Se  la  domanda di autorizzazione a procedere ha per
          oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee  legislative,
          la Giunta puo' incaricare uno o piu' dei suoi componenti di
          un  preventivo  esame  comune  con   rappresentanti   della
          competente Giunta della Camera dei Deputati.
             7.  La  Giunta  deve  riferire  al Senato nel termine di
          trenta giorni dalla data  di  assegnazione  della  domanda,
          salvo  che  le sia stato concesso, e per una sola volta, un
          nuovo termine che non puo' superare quello originario.
             8.  Presenta  la  relazione  o  trascorso inutilmente il
          termine di  cui  al  comma  precedente,  la  domanda  viene
          inserita  tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello
          schema dei lavori in corso.
             9. E' ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni
          di minoranza.
             10.  L'assemblea delibera sulla proposta della Giunta o,
          in difetto,  sulla  domanda  di  autorizzazione,  udita  la
          relazione  informativa  del  Presidente  della  Giunta o di
          altro  membro  della  Giunta  dalla  stessa   espressamente
          delegato.
             11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti si
          osservano,   in   quanto   applicabili,   per   tutte    le
          autorizzazioni  richieste  al  Senato ai sensi dell'art. 68
          della Costituzione".
             - Per il testo degli articoli 68 e 96 della Costituzione
          e del comma 1 dell'art. 10 della  legge  costituzionale  16
          gennaio 1989, n.  1, si rinvia alla nota all'art. 1.