Art. 3.
  Dopo l'articolo 135 e' inserito il seguente:
 "Art.   135-bis.   -   Esame  degli  atti  trasmessi  dall'autorita'
giudiziaria per l'autorizzazione a  procedere  per  i  reati  di  cui
all'articolo  96  della  Costituzione.  - 1. Il Presidente del Senato
invia alla Giunta delle  elezioni  e  delle  immunita'  parlamentari,
entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti
trasmessi dall'autorita' giudiziaria ai  fini  dell'autorizzazione  a
procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
  2.  La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli
reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli
altresi' di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre
documenti e presentare memorie.
  3.  La  Giunta  presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro
trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. E'  ammessa  la
presentazione di relazioni di minoranza.
  4.  Qualora  ritenga  che  al  Senato  non  spetti deliberare sulla
richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta  propone  che  gli
atti siano restituiti all'autorita' giudiziaria.
  5.  Al  di  fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone,
con riferimento ai singoli inquisiti, la  concessione  o  il  diniego
dell'autorizzazione.
  6.  Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui
al precedente comma 3, l'Assemblea si  riunisce  non  oltre  sessanta
giorni  dalla  data  in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del
Senato. Qualora manchi  la  predetta  relazione,  il  Presidente  del
Senato   nomina   tra   i   componenti   della   Giunta  un  relatore
autorizzandolo a riferire oralmente.
  7.  Fino  alla  conclusione  della  discussione in Assemblea almeno
venti  Senatori  possono  formulare  proposte  in  difformita'  dalle
conclusioni  della  Giunta,  mediante  la  presentazione  di appositi
ordini del giorno motivati.
  8.  L'Assemblea  e' chiamata a votare in primo luogo sulle proposte
di restituzione degli atti all'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del
comma  4.  Ove  le  predette  proposte  siano respinte e non vi siano
proposte diverse, la seduta e' sospesa per consentire alla Giunta  di
presentare  ulteriori  conclusioni.  Se  la  Giunta abbia proposto la
concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate  proposte
intese  a  negarla,  l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi
senz'altro approvate le conclusioni della  Giunta.  In  caso  diverso
sono  poste  in  votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione
che si intendono respinte qualora non conseguano il  voto  favorevole
dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
  9.  Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro
piu'  soggetti  indicati  come  concorrenti  in  uno  stesso   reato,
l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.
  10.  Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la
Giunta  riferisce  oralmente al Senato che si riunisce entro quindici
giorni dalla richiesta  dell'autorita'  giudiziaria.  L'Assemblea  e'
chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.
  11. Per la validita' delle riunioni della Giunta e per gli atti che
le vengono trasmessi ai applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 135".