IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la propria ordinanza n. 1367/FPC del 18 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1988, con la quale viene assegnata al prefetto la somma di L. 100.000.000 per provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione di Castel di Judica a mezzo autobotti; Vista la propria ordinanza n. 1613/FPC del 23 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1988, con la quale, esauriti i fondi assegnati con ordinanza n. 1367, viene concessa al prefetto di Catania l'ulteriore somma di L. 200.000.000 per la prosecuzione dell'attivita' sopracitata; Visti i telex del 12 gennaio 1989 e del 15 febbraio 1989 e la nota del 5 aprile 1989 con i quali il prefetto di Catania, stante l'esaurimento anche dei fondi di cui all'ordinanza n. 1613, rappresenta l'indifferibile esigenza di assicurare la prosecuzione dell'approvvigionamento idrico della popolazione di Castel di Judica, nelle more della realizzazione del progetto di una condotta volante disposta con ordinanza n. 1674/FPC datata 24 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, e richiede un ulteriore contributo per cinque mesi, quantificato in lire 100 milioni mensile; Vista la nota n. 3348 del 12 maggio 1989, del sindaco di Castel di Judica, trasmessa con parere favorevole del prefetto di Catania, tendente ad ottenere un mutuo di L. 500.000.000 anziche' L. 200.000.000 come rappresentato nella nota del 21 febbraio 1989, per i fini di cui alle note prefettizie; Vista la propria ordinanza n. 1674/FPC datata 24 marzo 1989, citata nelle istanze del prefetto di Catania e del sindaco di Castel di Judica, relativa alle misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana, consistenti nell'esecuzione di opere riguardanti il potenziamento delle risorse idropotabili anche nel comune di Castel di Judica; Ritenuto che l'esecuzione di dette opere comportera' tempi minimi necessari, comunque non inferiori a mesi sei; Ritenuto altresi' necessario, nelle more della realizzazione di dette opere, continuare ad assicurare l'approvvigionamento idrico nel comune di Castel di Judica; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il prefetto di Catania e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato, a provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'amministrazione del comune interessato.