IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1367/FPC  del  18 febbraio 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio  1988,  con
la  quale  viene assegnata al prefetto la somma di L. 100.000.000 per
provvedere al rifornimento idrico alternativo  della  popolazione  di
Castel di Judica a mezzo autobotti;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1613/FPC  del  23 novembre 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1988,  con
la  quale,  esauriti  i  fondi assegnati con ordinanza n. 1367, viene
concessa al prefetto di Catania l'ulteriore somma di  L.  200.000.000
per la prosecuzione dell'attivita' sopracitata;
  Visti  i telex del 12 gennaio 1989 e del 15 febbraio 1989 e la nota
del 5 aprile  1989  con  i  quali  il  prefetto  di  Catania,  stante
l'esaurimento   anche   dei  fondi  di  cui  all'ordinanza  n.  1613,
rappresenta l'indifferibile esigenza di  assicurare  la  prosecuzione
dell'approvvigionamento idrico della popolazione di Castel di Judica,
nelle more della realizzazione del progetto di una  condotta  volante
disposta  con  ordinanza n. 1674/FPC datata 24 marzo 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del  7  aprile  1989,  e  richiede  un
ulteriore  contributo  per  cinque  mesi,  quantificato  in  lire 100
milioni mensile;
  Vista  la nota n. 3348 del 12 maggio 1989, del sindaco di Castel di
Judica, trasmessa con parere  favorevole  del  prefetto  di  Catania,
tendente   ad  ottenere  un  mutuo  di  L.  500.000.000  anziche'  L.
200.000.000 come rappresentato nella nota del 21 febbraio 1989, per i
fini di cui alle note prefettizie;
  Vista la propria ordinanza n. 1674/FPC datata 24 marzo 1989, citata
nelle istanze del prefetto di Catania e  del  sindaco  di  Castel  di
Judica,  relativa  alle  misure  dirette  a  fronteggiare l'emergenza
idrica della regione siciliana, consistenti nell'esecuzione di  opere
riguardanti  il  potenziamento  delle  risorse idropotabili anche nel
comune di Castel di Judica;
  Ritenuto  che  l'esecuzione di dette opere comportera' tempi minimi
necessari, comunque non inferiori a mesi sei;
  Ritenuto  altresi'  necessario,  nelle  more della realizzazione di
dette opere, continuare ad assicurare l'approvvigionamento idrico nel
comune di Castel di Judica;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
 
  Il prefetto di Catania e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, ivi comprese le norme di  contabilita'  generale  dello
Stato,   a   provvedere  al  rifornimento  idrico  alternativo  della
popolazione del comune  di  Castel  di  Judica,  a  mezzo  autobotti,
avvalendosi,  ove ritenuto opportuno, dell'amministrazione del comune
interessato.