Art. 3.
 
  L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto
a carico del Fondo della protezione civile.
  La  somma  indicata  nel  precedente articolo verra' recuperata sul
mutuo che sara' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di
Castel  di Judica ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
marzo 1987, n. 120.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 7 giugno 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO