Art. 3. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e' posto a carico del Fondo della protezione civile. La somma indicata nel precedente articolo verra' recuperata sul mutuo che sara' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Castel di Judica ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 7 giugno 1989 Il Ministro: LATTANZIO