AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... )) CAPO I Art. 1. 1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonche' ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda. 2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonche' le imprese che svolgono attivita' di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni (a) . Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1 gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nell'attivita' di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.
(a) Si trascrive il testo dell'art. 2, quinto comma, lettere a) e c) della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore): "Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni; (omissis); c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore".