Art. 1-bis. (( 1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui )) (( all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (a), continua )) (( a trovare applicazione dal 1 gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 )) (( per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di )) (( tubi senza saldature che, alla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto, abbiano in corso di )) (( realizzazione o realizzato programmi di riconversione )) (( produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 )) (( febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 2 aprile 1986, n. 88 (b), e per i lavoratori dipendenti )) (( dalle imprese siderurgiche che, alla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto, fruiscano del )) (( trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito )) (( di cessata attivita' dell'unita' produttiva cui erano addetti, )) (( a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto, siano in corso di attuazione )) (( programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione )) (( industriali accertati con la deliberazione del CIPI del 20 )) (( luglio 1988 ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge )) (( 12 agosto 1977, n. 675 (c). )) (( 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, )) (( valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, lire 8 miliardi )) (( per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, si provvede per )) (( l'anno 1989 a carico delle separate contabilita' degli )) (( interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli )) (( operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede )) (( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, )) (( ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 )) (( dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro )) (( per l'anno 1989, a tal fine parzialmente utilizzando )) (( l'accantonamento: "Norme in materia di trattamento di )) (( disoccupazione". ))
(a) Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 193/1984 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1-bis: Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.): "Art. 1. - Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e' stabilito in 50 anni di eta' i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonche' dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiori a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo. Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti e' esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidita' verra' corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilita' mancanti al raggiugimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianita' contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60 anno di eta' se uomo, o del 55 anno di eta' se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari. Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilita' relativa agli interventi straordinari, versera' annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di pensione, esclusa la tredicesima mensilita', anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427". L'applicazione della disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo soprariportato e' stata prorogata dal D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) e dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988). (b) Il D.-L. n. 20/1986 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1986) reca: "Misure urgenti per il settore siderurgico". (c) Il testo del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 675/1977 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 1-bis: Si trascrive il testo dell'art. 2, comma quinto, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore): "Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni; b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata; c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore; d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo: 1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilita' interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28; 2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilita' regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28".