Art. 11. 1. Per le finalita' previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) (a) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto (( per l'insediamento di nuove attivita' ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purche' non relativi ad attivita' appartenenti al settore siderurgico, sara' pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire. )) "1-bis. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine". 2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non piu' di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonche' le piccole e medie imprese di servizi aventi non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (b). Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le societa' controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile (c), nonche' le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e societa' di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresi', sentito un comitato tecnico, che sara' appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sara' effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (d). 4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilita' residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (e). Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennita' di missione e spese di trasporto, nonche' il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del gia' citato "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunita' economiche europee. 5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, puo' essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca, per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare e' determinata sulla base del tasso di interesse legale. 6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo puo' essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttivita'. Il contributo e' concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo e' a carico delle disponibilita' di cui al comma 4. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) (a).
(a) Per l'argomento del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 si veda la nota (a) all'art. 8. (b) I limiti dimensionali per l'impresa artigiana sono previsti dall'art. 4 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato), che qui si trascrive: "Art. 4. (( (Limiti dimensionali). - )) L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non speriore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche' partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di (( handicaps )) , fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta". (c) L'art. 2359 del codice civile definisce le societa' controllate e le societa' collegate. (d) L'art. 18 della legge n. 130/1983 (legge finanziaria 1983), oltre ad autorizzare spese aggiuntive per consentire il completamento degli interventi del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recita, al sesto e settimo comma: "A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". (e) Il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (e) all'art. 11: Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): "Art. 20. - Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacita' produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attivita' almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacita' produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato o di prodotto laminato. Per le finalita' di cui al precedente comma e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida. E' autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria. Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le disponibilita' del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria dello Stato. Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro. I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo".