Art. 2. 1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato e' riconosciuto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 aventi anzianita' aziendale anteriore al 1 gennaio 1988, che abbiano compiuto i 50 anni di eta' e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali, di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (a) . Alle lavoratrici si applica (( anche )) l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (b) . 2. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed e' calcolato sulla base dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di eta' se uomo e del cinquantacinquesimo anno di eta' se donna. 3. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo e' riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidita'. 4. Ai lavoratori di cui al comma 3 e' corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. 5. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dal comma 1 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (c). 6. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di eta' se uomo e del cinquantacinquesimo anno di eta' se donna. 7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al comma 5 con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (d). Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, ne' con il trattamento di cui al comma 10. 8. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nei commi da 1 a 7 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianita' contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda prevista dal presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro. 9. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 8 il rapporto di lavoro si estingue al termine del mese in cui il predetto accoglimento interviene ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennita' di mancato preavviso prevista nel caso di licenziamento. 10. I lavoratori di cui all'articolo 1 aventi anzianita' aziendale anteriore al 1 gennaio 1988, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attivita' di lavoro autonomo od associato, hanno facolta' di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purche' non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il giorno dell'ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento e' a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni. 11. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 10 e' aumentata a quarantadue mensilita'. 12. I lavoratori di cui ai commi 10 e 11 sono equiparati a quelli indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (e) , e possono, conseguentemente, costituire cooperative ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa. 13. I lavoratori che percepiscono le somme di cui ai commi 10 e 11 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale. 14. Per i dipendenti dell'ILVA S.p.a. il requisito dell'anzianita' occupazionale richiesto nei commi 1 e 10 rileva anche se l'anzianita' e' conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 (f) di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta ILVA S.p.a. 15. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo non puo' essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito ai sensi del piano approvato con la delibera CIPI di cui al comma 14. 16. Il numero complessivo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui ai commi 1 e 4 e' fissato nei limiti massimi di 3.100 unita' per l'anno 1989, di 2.800 unita' per il 1990 e di 2.600 unita' per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi. 17. La disciplina in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni (b), continua a trovare applicazione nell'anno 1989, limitatamente ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva ivi previsti. 18. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio". Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto. 19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.
(a) Il D.P.R. n. 488/1968 reca: "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria". La relativa tabella A indica i contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro e la tabella B quelli dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro. (b) Si trascrive il testo dell'art. 5, quarto e quinto comma, del D.L. n. 536/1987 (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1988) recante: "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS": "4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1 giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e' stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una eta' inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purche' possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: 'Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone'". (c) Il testo dell'art. 17 della legge n. 155/1981 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 2: Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica): "Art. 17 (Dirigenti di aziende industriali). - Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianita' contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60 anno di eta' se uomini, o del 55 anno se donne. L'assegno di cui al comma precedente non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con l'indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60 anno di eta' se uomini ed il 55 se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge. Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonche' quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali". (d) Il testo dell'art. 22 della legge n. 153/1969 come modificato dal D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (d) all'art. 2: Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dal D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485: "Art. 22. - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavortori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che: a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quelli di cui al quarto comma del successivo art. 49; b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al quarto comma del successivo art. 49; c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione. Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'art. 9, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioe' anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato art. 9, sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi. Allorche' i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente. La pensione spettante ai sensi del presente articolo e' calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia. La pensione liquidata in base al presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non e' cumulabile con la tredicesima mensilita' di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festivita' natalizie. (( I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si )) (( applicano nei confronti dei titolari di pensioni che svolgono )) (( attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di )) (( salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di )) (( addetti ai servizi domestici e familiari nonche' fuori del )) (( territorio nazionale. )) Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'art. 16 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati". (e) Si trascrive il testo dell'art. 14, comma primo, lettera a), della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione): "1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma: a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzioni di personale". (f) La deliberazione del CIPI 14 giugno 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 23 giugno 1988.