Art. 2.
  1.   Con  effetto  fino  al  31  dicembre  1991,  il  pensionamento
anticipato e' riconosciuto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8
e  9,  ai  lavoratori  dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1
aventi anzianita' aziendale anteriore al 1  gennaio 1988, che abbiano
compiuto  i  50  anni di eta' e possano far valere nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
180  contributi  mensili  ovvero  780 contributi settimanali, di cui,
rispettivamente,  alle  tabelle  A  e  B  allegate  al  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488  (a) . Alle
lavoratrici si applica  ((  anche  ))  l'articolo  5,  comma  5,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (b) .
  2.  Il  trattamento  di  pensione compete dal primo giorno del mese
successivo a quello della risoluzione del rapporto di  lavoro  ed  e'
calcolato  sulla  base  dell'anzianita' contributiva, aumentata di un
periodo pari a  quello  compreso  tra  la  data  di  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro  e quello di compimento del sessantesimo anno di
eta' se uomo e del cinquantacinquesimo anno di eta' se donna.
  3.  Il  pensionamento  anticipato  di  cui  al presente articolo e'
riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari
di pensione o di assegno di invalidita'.
  4. Ai lavoratori di cui al comma 3 e' corrisposto un supplemento di
pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della
normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.
  5. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di eta'
e di anzianita' contributiva previsti dal comma 1  presso  l'Istituto
nazionale  di  previdenza  per  i dirigenti di aziende industriali e'
dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e  a  decorrere  dal  primo
giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di
lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile  1981,
n. 155 (c).
  6.  L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto
il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso
tra  la  data  di  risoluzione  del  rapporto  di lavoro e quello del
compimento  del  sessantesimo  anno   di   eta'   se   uomo   e   del
cinquantacinquesimo anno di eta' se donna.
  7.   Agli   effetti  del  cumulo  del  trattamento  di  pensione  e
dell'assegno di cui al comma 5 con la retribuzione  si  applicano  le
norme  relative  alla  pensione  di anzianita' di cui all'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (d). Il  trattamento  e  l'assegno
non  sono  compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione
contro la disoccupazione, ne' con il trattamento di cui al comma  10.
  8.   I   lavoratori  sono  tenuti  a  presentare  domanda  ai  fini
dell'ammissione ai benefici  previsti  nei  commi  da  1  a  7  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  ovvero,   nei   casi   di   cui
all'articolo  1,  comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera
di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta  data,  ovvero,
se  non  abbiano  i  requisiti,  dalla  data  in  cui li maturano. Il
lavoratore  che  presenti  la  domanda  successivamente  al   termine
prescritto    perde   il   beneficio   dell'aumento   dell'anzianita'
contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda  prevista
dal  presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro.
  9. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 8
il rapporto di lavoro si estingue al  termine  del  mese  in  cui  il
predetto  accoglimento  interviene  ed  il lavoratore ha diritto alla
corresponsione di una somma pari all'indennita' di mancato  preavviso
prevista nel caso di licenziamento.
  10.  I lavoratori di cui all'articolo 1 aventi anzianita' aziendale
anteriore al 1  gennaio 1988, i quali beneficiano del trattamento  di
integrazione  salariale  e  intendano  intraprendere una attivita' di
lavoro autonomo  od  associato,  hanno  facolta'  di  richiedere,  in
sostituzione   del  trattamento  predetto  e  qualora  presentino  le
dimissioni dal rapporto di lavoro, la  corresponsione  di  una  somma
pari  a  trentasei mensilita' del trattamento massimo di integrazione
salariale, diminuita di una somma pari a quella  del  trattamento  di
integrazione  salariale  percepito  nel  periodo intercorrente tra il
trentesimo giorno successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   ovvero,   nel   caso   di   lavoratore  ammesso
successivamente al godimento del predetto  trattamento,  purche'  non
oltre  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del presente decreto, tra  il  giorno  dell'ammissione  e
quello  della  risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento e' a
carico  della  gestione  straordinaria   della   Cassa   integrazione
guadagni.
  11.  Nei  territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al
comma 10 e' aumentata a quarantadue mensilita'.
 12.  I  lavoratori  di cui ai commi 10 e 11 sono equiparati a quelli
indicati dall'articolo 14,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  27
febbraio  1985,  n.  49 (e) , e possono, conseguentemente, costituire
cooperative ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa.
  13.  I lavoratori che percepiscono le somme di cui ai commi 10 e 11
e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi
dalla  data  della  risoluzione  del rapporto di lavoro sono tenuti a
corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a
dodici  mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale.
  14.  Per i dipendenti dell'ILVA S.p.a. il requisito dell'anzianita'
occupazionale richiesto nei commi 1 e 10 rileva anche se l'anzianita'
e' conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI
del 14 giugno 1988 (f) di approvazione del piano di risanamento della
siderurgia  pubblica,  presso  le  imprese di provenienza nei casi di
assunzione per passaggio diretto alla predetta ILVA S.p.a.
  15.  Il  numero  complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun
ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3,
comma  8,  operano  i  benefici  di cui al presente articolo non puo'
essere superiore al  numero  dei  lavoratori  delle  imprese  di  cui
all'articolo  1  risultanti  strutturalmente eccedentari nel predetto
ambito ai sensi del piano approvato con la delibera CIPI  di  cui  al
comma 14.
  16.  Il numero complessivo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che
per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui ai commi 1 e 4
e'  fissato  nei  limiti  massimi di 3.100 unita' per l'anno 1989, di
2.800 unita' per il 1990 e di 2.600 unita' per il 1991. Le  quote  di
contingente  non  utilizzate  nei  singoli  anni  vanno in aumento ai
contingenti degli anni successivi.
  17.  La  disciplina  in  materia  di pensionamento anticipato per i
lavoratori  dipendenti  dalle   imprese   industriali   del   settore
alluminio,   ivi   compresa   la  produzione  di  allumina,  prevista
dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
successive  modificazioni  (b),  continua  a   trovare   applicazione
nell'anno  1989,  limitatamente  ai  lavoratori  che alla data del 31
dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva ivi previsti.
  18.  All'onere  derivante  all'INPS  dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 200 miliardi per  l'anno  1989,  lire  220
miliardi  per  il  1990  e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del  Ministero  del  tesoro,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi
compreso il settore commercio". Le somme predette sono iscritte nello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  e  saranno  corrisposte  all'INPS  dietro  presentazione  di
rendiconto.
  19.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.
 
             (a) Il D.P.R. n. 488/1968 reca: "Aumento e nuovo sistema
          di calcolo delle  pensioni  a  carico  della  assicurazione
          generale  obbligatoria".  La  relativa  tabella  A indica i
          contributi dovuti per  gli  assicurati  per  ogni  mese  di
          lavoro  e la tabella B quelli dovuti per gli assicurati per
          ogni settimana di lavoro.
             (b)  Si  trascrive il testo dell'art. 5, quarto e quinto
          comma, del D.L. n. 536/1987 (testo coordinato  in  Gazzetta
          Ufficiale    n.   87   del   14   aprile   1988)   recante:
          "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli  sgravi
          contributivi  nel  Mezzogiorno,  interventi  per settori in
          crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS":
          "4.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 1 della legge 31
          maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre  1987
          e  sono  estese  al  settore  alluminio,  ivi  compresa  la
          produzione di allumina, alle imprese armatoriali  poste  in
          amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30
          gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  3  aprile  1979,  n. 95, e al settore fibrocemento e
          amianto, anche per i lavoratori licenziati  successivamente
          al 1  giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate
          a causa di  fallimento.  Per  i  lavoratori  delle  imprese
          armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi
          della normativa soprarichiamata e  di  quelle  del  settore
          fibrocemento  e amianto il requisito di eta' previsto dagli
          articoli 16 e 17 della legge 23 aprile  1981,  n.  155,  in
          materia  di  pensionamento  anticipato  e'  stabilito in 52
          anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai
          lavoratori  delle imprese armatoriali sopra richiamate deve
          intendersi nel senso che si prescinde  dalle  deliberazioni
          di  cui  al  comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo
          dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.     5.
          In  riferimento  all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984,
          n.   193,  le  donne  dipendenti  del  settore  siderurgico
          possono  accedere  al  prepensionamento  anche se hanno una
          eta' inferiore a 50 anni, e comunque non  inferiore  ai  47
          anni,   purche'   possano   far  valere  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  300  contributi mensili ovvero 1.300 contributi
          settimanali di cui, rispettivamente, alle  tabelle  A  e  B
          allegate  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27
          aprile 1968, n. 488. All'onere derivante  dall'applicazione
          del  presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in
          8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si  fa
          fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1987-1989,  al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro    per    il    1987,    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento:  'Modifiche ed integrazioni alla legge 27
          luglio 1978, n. 392 (equo canone'".
             (c)  Il  testo  dell'art.  17 della legge n. 155/1981 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  della  legge n.
          155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per
          la  liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti
          di   disoccupazione,   e   misure   urgenti   in    materia
          previdenziale  e pensionistica):     "Art. 17 (Dirigenti di
          aziende industriali). - Nei periodi  previsti  dalle  norme
          vigenti   per   l'assicurazione  generale  obbligatoria  in
          materia di pensionamento anticipato in caso di  risoluzione
          del   rapporto   di   lavoro,   ai   dirigenti  di  aziende
          industriali, diverse da quelle  edili,  per  le  quali  sia
          intervenuta  una  deliberazione del CIPI ai sensi dell'art.
          2, quinto comma, lettere a) e c),  della  legge  12  agosto
          1977,  n.  675,  che  abbiano  compiuto 55 anni di eta', se
          uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni
          di  anzianita'  contributiva presso l'Istituto nazionale di
          previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' dovuto
          a  carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal
          primo giorno del mese successivo  a  quello  stabilito  dai
          decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o  a  quello
          della  risoluzione  del rapporto, se posteriore, un assegno
          in misura pari alla pensione di vecchiaia  che  spetterebbe
          al  compimento  del  60   anno di eta' se uomini, o del 55
          anno se donne.     L'assegno di cui al comma precedente non
          e'  cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di
          rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di  pensione,
          ne'  con  l'indennita'  di disoccupazione ed e' corrisposto
          fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60
          anno  di  eta' se uomini ed il 55  se donne. Dal divieto di
          cumulo sono escluse le  pensioni  di  guerra  e  gli  altri
          trattamenti  a  queste  assimilabili  per  disposizioni  di
          legge.        Ai  titolari  dell'assegno  si  applicano  le
          disposizioni   che   regolano   il   riconoscimento   delle
          maggiorazioni per  carichi  familiari  nonche'  quelle  che
          disciplinano  i  ricorsi, le controversie e le modalita' di
          erogazione delle prestazioni secondo la  normativa  vigente
          per  l'Istituto  nazionale di previdenza per i dirigenti di
          aziende industriali".
             (d)  Il  testo dell'art. 22 della legge n. 153/1969 come
          modificato dal D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  1972,  n. 485, e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 2:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  22  della  legge n.
          153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
          in  materia di sicurezza sociale), come modificato dal D.L.
          30 giugno 1972,  n.  267,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1972,  n.  485:     "Art. 22. - A
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  gli  iscritti  alle  assicurazioni obbligatorie per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti,  dei  lavortori delle miniere, cave e torbiere,
          dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani
          e  degli esercenti attivita' commerciali hanno diritto alla
          pensione a condizione che:       a) siano trascorsi 35 anni
          dalla  data  di  inizio  dell'assicurazione, ivi compresi i
          periodi riconosciuti utili in favore degli ex  combattenti,
          militari  e  categorie assimilate, nonche' quelli di cui al
          quarto comma del successivo art. 49;       b)  possano  far
          valere   almeno  35  anni  di  contribuzione  effettiva  in
          costanza di lavoro, volontaria e figurativa  accreditata  a
          favore   degli   ex   combattenti,   militari  e  categorie
          assimilate, nonche' quella  di  cui  al  quarto  comma  del
          successivo   art.  49;         c)  non  prestino  attivita'
          lavorativa subordinata alla data della presentazione  della
          domanda  di  pensione.     Il requisito di cui alla lettera
          b) si intende perfezionato quando a favore  dell'assicurato
          risultino  versati  almeno 1820 contributi settimanali.
          Per  gli  operai  agricoli  i  contributi  sono   calcolati
          ragguagliando  la contribuzione giornaliera a contribuzione
          settimanale, secondo la qualifica risultante, ai  fini  del
          diritto  alla  pensione  per  vecchiaia,  dall'applicazione
          dell'art. 9, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n.  218,
          sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A
          tal  fine,  si  considera  utile  tutta  la   contribuzione
          agricola,    indipendentemente   dalla   sua   collocazione
          temporale e cioe' anche quella che  ecceda,  eventualmente,
          in  ciascun  anno,  il  numero  delle  giornate considerato
          equivalente ad un anno di contribuzione,  in  relazione  al
          sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal
          citato art. 9, sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni
          di  iscrizione  negli  elenchi  nominativi.     Allorche' i
          lavoratori agricoli possano  far  valere  anche  contributi
          relativi    ad    attivita'    soggetta   all'assicurazione
          obbligatoria  per  la  invalidita',  la   vecchiaia   e   i
          superstiti   in   settori   diversi   dall'agricoltura,  le
          settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si
          aggiungono  agli anni di contribuzione agricola determinati
          con i criteri di cui al comma precedente.      La  pensione
          spettante  ai  sensi  del presente articolo e' calcolata in
          base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre
          dal   primo   giorno   del  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione della domanda.     La pensione di  anzianita'
          e'   equiparata  a  tutti  gli  effetti  alla  pensione  di
          vecchiaia  quando  il  titolare  di  essa   compie   l'eta'
          stabilita  per  il  pensionamento  di  vecchiaia.        La
          pensione liquidata in base  al  presente  articolo  non  e'
          cumulabile  con la retribuzione lorda percepita in costanza
          di  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  di  terzi.   La
          tredicesima  rata  di  pensione  non  e'  cumulabile con la
          tredicesima  mensilita'   di   retribuzione   o   con   gli
          equivalenti  emolumenti,  corrisposti  in  occasione  delle
          festivita' natalizie.
(( I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si          ))
(( applicano nei confronti dei titolari di pensioni che svolgono   ))
(( attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di  ))
(( salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di   ))
(( addetti ai servizi domestici e familiari nonche' fuori del      ))
(( territorio nazionale.                                           ))
             Ai  fini  dell'applicazione del divieto di cumulo di cui
          al presente articolo, la  pensione  e  la  retribuzione  si
          intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni
          per  carichi  di  famiglia.   Agli   stessi   fini,   dalla
          retribuzione  devono  essere detratte anche le quote dovute
          per tributi erariali  e  per  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali.       Si applicano le disposizioni contenute
          negli articoli 21, 22, terzo comma,  e  23  del  D.P.R.  27
          aprile  1968,  n.  488.     Le disposizioni di cui ai commi
          precedenti si applicano anche alle pensioni  liquidate  con
          decorrenza  anteriore  alla data di entrata in vigore della
          presente legge a norma dell'art. 16 del  D.P.R.  27  aprile
          1968, n. 488.     Gli articoli 5, ultimo comma, della legge
          18 marzo 1968, n. 238 e 16 del D.P.R. 27  aprile  1968,  n.
          488, sono abrogati".
             (e)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 14, comma primo,
          lettera a), della legge n. 49/1985  (Provvedimenti  per  il
          credito  alla  cooperazione e misure urgenti a salvaguardia
          dei livelli di occupazione):     "1. Possono essere ammesse
          ai  benefici  previsti  dal  presente  titolo,  secondo  le
          modalita'   indicate   negli   articoli   successivi,    le
          cooperative  appartenenti al settore di produzione e lavoro
          che, oltre a possedere i requisiti  di  cui  al  precedente
          articolo  1,  secondo  comma:        a) siano costituite da
          lavoratori ammessi al trattamento della cassa  integrazione
          guadagni  dipendenti  da  imprese  per le quali siano stati
          adottati i provvedimenti previsti  dalla  legge  12  agosto
          1977,  n.  675,  dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal
          decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in  legge,
          con  modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure
          dipendenti da imprese sottoposte  a  procedure  concorsuali
          previste  dal  regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, oppure
          licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per
          riduzioni  di personale".     (f) La deliberazione del CIPI
          14 giugno 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 146 del 23 giugno 1988.