Art. 9.
  1. Per le imprese esercenti attivita' nel settore delle fonderie di
ghisa e acciaio che, ai sensi dell'articolo  8  del  decreto-legge  4
settembre  1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452(a), abbiano ottenuto contributi a fondo perduto
per  la  riduzione  di  capacita'  produttiva,  secondo  delibera  di
concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre  1988,  previsto  al
comma  1  del  citato articolo 8 (a), e' differito al 30 aprile 1989.
Unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo  2,  comma  ottavo,
della  legge  31 maggio 1984, n.  193 (b), le imprese siderurgiche di
cui all'allegato 1 del trattato CECA, nonche' quelle  produttrici  di
tubi  ed  esercenti  attivita'  di  fusione  di  getti  di ghisa e di
acciaio, sono tenute a notificare al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  Direzione  generale  della produzione
industriale  i  programmi  di  investimento  relativi  agli  impianti
esistenti o da porre in essere.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  8  del  D.L.  n.  366/1987 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:
             Si  trascrive  il testo dell'art. 8 del D.L. n. 366/1987
          (testo coordinato in  Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  27
          novembre   1987),   recante:   "Proroga   del   trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  dei  lavoratori
          dipendenti   dalla   GEPI,  disciplina  del  reimpiego  dei
          lavoratori dipendenti da imprese meridionali, misure per la
          soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e
          di  acciaio,  norme  per   il   finanziamento   di   lavori
          socialmente   utili   nell'area   napoletana   e   per   la
          manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
          artistico  e  monumentale  della citta' di Palermo, nonche'
          interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori  di
          lavoro  privati  operanti  nelle  province  di Sondrio e di
          Bolzano interessate dagli  eventi  alluvionali  del  luglio
          1987":
             "Art.  8.  -  1.  Alle imprese esercenti attivita' delle
          fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il  31
          dicembre  1988,  riduzioni di capacita' produttiva relativa
          ai getti di ghisa e di acciaio  mediante  rottamazione  dei
          forni  fusori  e  degli  impianti di formatura, puo' essere
          concesso un contributo a fondo perduto fino ad  un  massimo
          di  L.  250.000 per ogni tonnellata di capacita' produttiva
          soppressa, a  condizione  che  l'impresa  beneficiaria  del
          contributo  per  la  rottamazione degli impianti presenti e
          realizzi  programmi  di  investimento  in   altri   settori
          industriali  o  in  servizi della produzione industriale, a
          tutela dell'occupazione nelle aree interessate.
             2.  Le  societa'  di cui all'art. 2359 del codice civile
          potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla
          base  di  una  valutazione  complessiva  dei  programmi del
          gruppo societario a tutela dell'occupazione.
             3.  Gli  impianti  da demolire, in possesso dell'istante
          alla data di presentazione della  domanda,  debbono  essere
          stati  in  produzione  fino  al  31  dicembre  1986  e, ove
          operanti nelle aree di cui al  testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218, debbono essere  stati  in  attivita'  entro  il  primo
          semestre  1984.  Il possessore non proprietario deve essere
          autorizzato  alla  demolizione   dal   proprietario   degli
          impianti.
             4.  Le domande di contributo di cui al presente articolo
          debbono  pervenire   al   Ministero   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto.  Sulle domande di contributo delibera il
          CIPI,  su  proposta  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato, previa istruttoria eseguita
          dal comitato tecnico di cui  all'art.  20  della  legge  17
          febbraio 1982, n. 46.
             Il  contributo  e' erogato previo accertamento, da parte
          delle commissioni tecniche di cui all'art. 2 della legge 31
          maggio  1984, n.  193, dell'avvenuta riduzione di capacita'
          produttiva   mediante   rottamazione   e    dell'effettuata
          realizzazione  dei  programmi  di investimento annessi alla
          domanda di contributo.
             5. La misura del contributo e' determinata tenendo conto
          dello stato degli impianti,  dell'entita'  della  capacita'
          produttiva  soppressa  rispetto  a  quella totale posseduta
          dall'impresa,  del  livello  qualitativo  della  produzione
          realizzata,   nonche'  della  localizzazione  dei  medesimi
          impianti nelle aree di cui al  testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218, e  della  qualita'  del  programma  di  reinvestimento
          presentato,  anche  dal  punto  di  vista della programmata
          soluzione dei problemi occupazionali.
             6.   Con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e  dell'artigianato,  da  emanarsi  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto,  sono  individuati   i
          criteri per l'accertamento della capacita' produttiva degli
          impianti ai fini  della  concessione  del  contributo,  con
          riguardo  anche  all'entita'  del metallo fuso, ai turni di
          lavorazione ed alla effettiva produzione.
             7.  Il  regime autorizzatorio agli investimenti previsto
          dal D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge  31
          marzo 1983, n. 87, e prorogato con D.L. 6 febbraio 1986, n.
          20, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  aprile
          1986, n. 88, e' esteso al settore delle fonderie di ghisa e
          di acciaio nonche' all'intero settore dei tubi  e  restera'
          in vigore fino al 31 dicembre 1988.
             7-   bis.   La   realizzazione   di  nuovi  impianti  di
          macinazione,   l'ampliamento,   la   riattivazione   o   la
          trasformazione  di  quelli esistenti, nonche' le operazioni
          di  trasferimento  o  concentrazione,  sono  sottoposte  ad
          autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  previo
          accertamento  della  oggettiva necessita' dei fabbisogni in
          relazione   alla   situazione    generale    dell'industria
          molitoria.  L'autorizzazione  deve  essere  conseguita  dai
          richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar
          corso  agli  adempimenti  previsti  dalla  legge 7 novembre
          1949, n. 875.
             8.  I  contributi  previsti  dal  comma 1 graveranno sul
          "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale
          degli  impianti siderurgici" di cui all'art. 20 della legge
          17 febbraio 1982, n. 46, che e'  all'uopo  incrementato  di
          lire  40  miliardi.  A  tale  maggiore  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'art.
          3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
             9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".
             (b)  Si  trascrive  il testo dell'art. 2, comma 8, della
          legge n.  193/1984 (Misure  per  la  razionalizzazione  del
          settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.):
             "Per  le  dichiarazioni  dovute  alla  CECA,  le imprese
          interessate debbono inviare i relativi moduli  al  Comitato
          di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che
          provvede al successivo inoltro  degli  stessi  al  predetto
          organo comunitario".