Art. 9. 1. Per le imprese esercenti attivita' nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452(a), abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacita' produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8 (a), e' differito al 30 aprile 1989. Unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma ottavo, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (b), le imprese siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA, nonche' quelle produttrici di tubi ed esercenti attivita' di fusione di getti di ghisa e di acciaio, sono tenute a notificare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale i programmi di investimento relativi agli impianti esistenti o da porre in essere.
(a) Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 366/1987 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 9: Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.L. n. 366/1987 (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987), recante: "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego dei lavoratori dipendenti da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987": "Art. 8. - 1. Alle imprese esercenti attivita' delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, riduzioni di capacita' produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 250.000 per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate. 2. Le societa' di cui all'art. 2359 del codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione. 3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attivita' entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti. 4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Il contributo e' erogato previo accertamento, da parte delle commissioni tecniche di cui all'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'avvenuta riduzione di capacita' produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo. 5. La misura del contributo e' determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entita' della capacita' produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonche' della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualita' del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali. 6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacita' produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entita' del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione. 7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con D.L. 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, e' esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio nonche' all'intero settore dei tubi e restera' in vigore fino al 31 dicembre 1988. 7- bis. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonche' le operazioni di trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento della oggettiva necessita' dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria. L'autorizzazione deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 875. 8. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che e' all'uopo incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (b) Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.): "Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli al Comitato di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario".