Art. 2.
  I  conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello  proveniente  dalla  vendemmia  1989,  con  la
denominazione  di  origine  controllata "Rosso di Montepulciano" sono
tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati  -  ai
sensi  e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante  norme  relative  all'albo
dei  vigneti e alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle  modalita'
e  formalita'  all'uopo  previste  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica sopra citato.