Art. 2. I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1989, con la denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalita' e formalita' all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.