(all. 3 - art. 1)
                               Art. 3.
   La   zona   di   produzione   delle   uve  ricade  nel  territorio
amministrativo del comune di Montepulciano, in  provincia  di  Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai
requisiti del presente disciplinare. Tale zona comprende:  parte  del
territorio  del  comune  di Montepulciano delimitata da una linea che
partendo dall'incrocio della linea ferroviaria  Siena-Chiusi  con  il
confine  comunale  di  Montepulciano nei pressi del podere "Confine",
segue  ininterrottamente  il  confine   di   Montepulciano   fino   a
raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di
Montallese.
   Detto  confine  segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al
punto di partenza: parte del territorio del comune di  Montepulciano,
frazione  di Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto
in cui il confine comunale interseca  la  strada  delle  Chianacce  a
quota  251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine
comunale fino ad incontrare la  strada  Padule  a  quota  253;  segue
quindi  la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle
Fornaci con la quale si identifica fino  all'innesto  con  la  strada
Lauretana  per  Valiano;  la  percorre verso Ovest, per breve tratto,
raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a raggiungere  il
punto di partenza.