(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   Il  vino  "Rosso  di  Montepulciano"  all'atto  dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    limpidezza: brillante;
    colore: rubino vicace;
    odore: caratteristico ed intenso, anche con profumo di mammola;
    sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11,00;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   E'  in  facolta'  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.