Art. 6. Il vino "Rosso di Montepulciano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: limpidezza: brillante; colore: rubino vicace; odore: caratteristico ed intenso, anche con profumo di mammola; sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11,00; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.