(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione compresi gli aggettivi extra, fine,  scelto,
selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
   E'   consentito   tuttavia   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o  marchi  privati,  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   E'   consentito   anche  l'impiego  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a frazioni, aree, fattorie,  zone  e  localita'  comprese
nella   zona   delimitata   nel  precedente  art.  3  e  dalle  quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato ottenuto.
   Sulle  bottiglie  o  altri recipienti contenenti il vino "Rosso di
Montepulciano" deve figurare l'indicazione dell'annata di  produzione
delle uve, purche' veritiera e documentabile.