Art. 7. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentito anche l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Rosso di Montepulciano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile.