(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Rosso  di
Montepulciano"  vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma  dell'art.  28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
                                              Il Ministro
                                    dell'agricoltura e delle foreste
                                                 MANNINO
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           BATTAGLIA