Art. 4.
  Ai  vini  "Colli  Martani"  che  alla  data  di  entrata  in vigore
dell'unito disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in
corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita'
non superiore a cinque litri, sono concessi alla  predetta  data,  un
periodo di smaltimento:
   di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
   di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
   di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i  termini  sopra  indicati,  le  eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di  cui  sopra,  possono  essere
commercializzate   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro
quindici giorni dalla scadenza dei  termini  sopra  stabiliti,  siano
denunciate   all'ispettorato   per   la   repressione   delle   frodi
agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti  sia
apposta,  a  cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita
autorizzata fino ad esaurimento".
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma,  il  periodo  di  smaltimento  e'
ridotto  a  sei  mesi.  Tale termine e' elevato a dodici mesi, per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad  essere  esportato  allo
stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
  In  tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
ispettorato per la  repressione  delle  frodi  agro-alimentari  entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine di sei mesi. All'atto
della cessione le rimanenze
di  prodotti  di  cui  trattasi  devono  essere  accompagnate  da  un
attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato  che  ha
ricevuto  la  denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione
del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1988
                               COSSIGA
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1989
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 118