Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa tra 150-450 m.l.m.) esclusi i terreni di fondo valle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva attualmente ammessa per la produzione dei vini di cui si richiede il riconoscimento della denominazione di origine controllata non deve essere superiore a ql. 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Trebbiano; a ql. 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Grechetto e a ql. 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Sangiovese. Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento. Ai limiti sopra indicati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima dell'uva di vino non deve essere superiore al 65% per il vino Grechetto e al 70% per i vini Trebbiano e Sangiovese. Il supero della resa non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.