(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui
all'art.   1,   devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Pertanto  sono  da  considerare idonei al riconoscimento i vigneti
ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione  rientranti
nella  fascia  pedecollinare  (compresa tra 150-450 m.l.m.) esclusi i
terreni di fondo valle.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima di uva attualmente ammessa per la produzione dei
vini di cui si richiede  il  riconoscimento  della  denominazione  di
origine controllata non deve essere superiore a ql. 120 per ettaro di
vigneto  in  coltura  specializzata  per  il  vino  "Colli   Martani"
Trebbiano;  a  ql. 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata
per il vino "Colli Martani" Grechetto e  a  ql.  120  per  ettaro  di
vigneto   in  coltura  specializzata  per  il  vino  "Colli  Martani"
Sangiovese.
   Per  quanto  concerne  la  resa  per  ettaro in coltura promiscua,
questa deve essere  calcolata  rispetto  a  quella  specializzata  in
rapporto alla effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto
anche del tipo di impianto e di allevamento.
   Ai   limiti   sopra  indicati,  anche  in  annate  eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso  una  accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
massimo.
   La  resa massima dell'uva di vino non deve essere superiore al 65%
per il vino Grechetto e al 70% per i vini Trebbiano e Sangiovese.
   Il  supero  della  resa  non  avra'  diritto alla denominazione di
origine controllata.