Art. 6. 1. La presentazione dei progetti esecutivi da parte degli enti locali per l'ammissione alla stipulazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi da attuarsi in applicazione delle norme del presente decreto, con contributo a carico del bilancio dello Stato, dovra' avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1989. 2. Le somme relative all'autorizzazione disposta dall'articolo 5, comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalita' ivi indicate, sono destinate alla (( ultimazione per itinerario di interventi previsti dal piano decennale di grande viabilita' e ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. )) 3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati dall'articolo 5, comma 3, eventualmente non utilizzate nei termini indicati, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: "Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane, metropolitane e parcheggi" per essere destinate agli interventi per parcheggi e metropolitane, anche con sistemi innovativi, nelle citta' di cui all'elenco allegato. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.