Art. 6.
 
  1.  La  presentazione  dei  progetti  esecutivi da parte degli enti
locali per l'ammissione  alla  stipulazione  dei  mutui  della  Cassa
depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi da attuarsi
in applicazione delle norme del presente decreto,  con  contributo  a
carico del bilancio dello Stato, dovra' avvenire entro e non oltre il
30 giugno 1989.
  2.  Le  somme relative all'autorizzazione disposta dall'articolo 5,
comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalita' ivi  indicate,
sono  destinate  alla  ((  ultimazione  per  itinerario di interventi
previsti dal piano decennale di grande viabilita' e ad interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria. ))
  3.   Le   somme   relative  al  contributo  sui  mutui  autorizzati
dall'articolo 5, comma 3, eventualmente non  utilizzate  nei  termini
indicati,  affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: "Ufficio  del
Ministro per i problemi delle aree urbane, metropolitane e parcheggi"
per essere destinate agli interventi per parcheggi  e  metropolitane,
anche   con  sistemi  innovativi,  nelle  citta'  di  cui  all'elenco
allegato.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.