IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 702; Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 24 dicembre 1988, n. 542, che fissa per il 1989 in lire 200 miliardi l'autorizzazione di spesa per i progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche; Viste le proprie precedenti delibere con le quali e' stato autorizzato l'avvio di progetti finalizzati da parte del Consiglio nazionale delle ricerche; Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica presentata con nota n. 766/ACG/88 del 10 ottobre 1988, in ordine alla realizzazione da parte del Consiglio nazionale delle ricerce di quattro nuovi progetti finalizzati di ricerca, riguardanti: ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo (RAISA); ingegneria genetica; invecchiamento; prevenzione e controllo dei fattori di malattia (FATMA); Vista la proposta prot. n. UPPF 085/89 - P.F. 041 - III 1 del 29 aprile 1989 del Ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica di integrare il progetto finalizzato "Ingegneria genetica" con un nuovo sottoprogetto dal tema "Mappaggio e sequenziamento del Genoma umano" per l'importo di 12.500 milioni di lire; Vista la nota integrativa prot. n. UPF 093/89 - V2 del 15 maggio 1989 con la quale il Ministro per il coordinamento delle Iniziative della ricerca scientifica e tecnologica precisa, tra l'altro, che l'entita' delle disponibilita' finanziarie da destinarsi all'avvio di nuovi progetti finalizzati, ivi comprese le integrazioni relative ai sottoprogetti "Mappaggio e sequenziamento del Genoma umano" e "Studio di farmaci per l'AIDS" (7.500 milioni di lire), riguardanti rispettivamente i progetti finalizzati "Ingegneria genetica" e "Prevenzione e controllo dei fattori di malattia", sono pari a 139,150 miliardi di lire; Considerata la notevole importanza che detti progetti rivestono per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, con prevedibili ricadute nel medio periodo (soprattutto sotto il profilo del miglioramento della qualita' della vita); Considerato che negli studi di fattibilita' dei predetti progetti finalizzati e' richiamata la disponibilita' da parte di imprese e laboratori privati a partecipare anche con le proprie risorse alla attuazione dei medesimi; Vista la propria delibera dell'8 aprile 1987 che ha definito i criteri per l'istruttoria tecnico-economica relativa ai predetti progetti finalizzati da espletarsi da parte del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici; Vista la relazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, trasmessa con nota n. 2/1529 del 26 maggio 1989; Udita la relazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: Il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato a dare avvio ai seguenti progetti finalizzati: ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo (RAISA); ingegneria genetica; invecchiamento; prevenzione e controllo dei fattori di malattia. Per l'attuazione dei suddetti progetti finalizzati il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica verifichera' il carattere integrativo dell'eventuale ricorso ai vari strumenti di intervento finanziario esistenti, soprattutto con i programmi nazionali di ricerca e con i progetti di ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' con i programmi di ricerca comunitari e internazionali. Cio' al fine di verificare la coerenza e la congruita' dei vari strumenti pubblici di intervento, evitando ogni possibile duplicazione di interventi. Analogamente i predetti progetti finalizzati dovranno essere coordinati anche nella fase esecutiva con quelli in corso di svolgimento a cura dei Ministeri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste. Verifichera' inoltre che gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, in sede di redazione dei programmi esecutivi, perseguano un incremento delle quote di finanziamento per ricerche da erogare ad unita' operative operanti nel Mezzogiorno, tali da raggiungere una percentuale di investimenti in linea con l'accordo di programma, per il triennio 1988-1990, intervenuto tra il predetto Consiglio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il cui finanziamento e' stato deliberato dal CIPE il 30 marzo 1988. Il fabbisogno finanziario complessivo destinato alla esecuzione dei progetti autorizzati viene fissato, sulla base dei tassi di inflazione programmata, nella misura non superiore a 429,275 miliardi di lire correnti ed e' articolato secondo il quadro tematico e pluriennale di cui all'annessa tabella A). Fermo restando l'importo complessivo destinato a ciascun progetto finalizzato, l'assegnazione annuale delle risorse ai singoli progetti potra' essere commisurata a cura del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'effettivo stato di avanzamento del progetto stesso. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in occasione della presentazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati, redatta ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1988, n. 542, esporra' le eventuali esigenze di aggiornamento degli studi di fattibilita' derivanti dagli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e sottoporra' all'esame del CIPE le proposte di modifiche da apportare (modificazioni degli obiettivi, dei tempi, dell'allocazione delle risorse, etc.). Raccomanda al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di: a) favorire, nell'ambito della normativa esistente, lo snellimento delle procedure amministrative per un efficace e tempestivo svolgimento delle attivita' di ricerca, anche mediante l'articolazione della fase attuativa in due progetti esecutivi di cui il primo riferito ad un triennio, fermo rimanendo il vincolo di erogazione annuale, che avverra' con riferimento alle attivita' effettivamente svolte nell'anno precedente; b) verificare che detti programmi esecutivi siano basati su tempi di svolgimento e su premesse scientifiche in linea con i corrispondenti studi di fattibilita' e che la ripartizione annuale dei costi indicati nei programmi esecutivi sia coerente con quanto indicato nella predetta tabella A); c) verificare che siano allestiti, per la formulazione dei progetti esecutivi, quadri-obiettivo di coordinamento temporale tra le attivita' ed i prodotti attesi delle differenti unita' operative ammesse al finanziamento, allo scopo di rafforzare il grado di integrazione dei progetti finalizzati, a livello di ciascun progetto e sottoprogetto, e di potenziare la funzionalita' degli organi di direzione, eventualmente riducendo il numero delle unita' operative previste da ciascun progetto, ed attuando forme di coordinamento centrale per le attivita' di informazione, raccolta dati, documentazione e diffusione, al fine di un effettivo trasferimento dei risultati delle ricerche; d) verificare che, nella fase di realizzazione dei progetti, sia data ampia diffusione mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei bandi delle tematiche di ciascun progetto, delle possibilita' di accesso ai finanziamenti e dei criteri di valutazione; e) ricercare, ove possibile, il coinvolgimento nella realizzazione dei progetti degli utilizzatori finali anche mediante propri apporti finanziari ed operativi di carattere integrativo, con particolare riferimento alle strutture di ricerca del servizio sanitario nazionale e di quelle del settore farmacologico; f) vigilare affinche' il finanziamento dei progetti esecutivi sia correlato al raggiungimento degli obiettivi previsti con particolare riferimento ai risultati derivanti dalle attivita' di ricerca finalizzate al miglioramento della qualita' della vita; g) promuovere la predisposizione di uno schema informativo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche da aggiornarsi annualmente in occasione della predisposizione del bilancio di previsione nel quale figurino - per ogni progetto finalizzato in corso di attuazione o di proposta - lo stato di avanzamento e le previsioni relative a tutte le scadenze successive. Roma, addi' 2 giugno 1989 Il Presidente delegato: FANFANI