IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 702;
  Visto  l'art.  2,  secondo  comma, della legge 24 dicembre 1988, n.
542, che fissa per il 1989 in lire 200 miliardi  l'autorizzazione  di
spesa  per  i  progetti  finalizzati  del  Consiglio  nazionale delle
ricerche;
  Viste  le  proprie  precedenti  delibere  con  le  quali  e'  stato
autorizzato l'avvio di progetti finalizzati da  parte  del  Consiglio
nazionale delle ricerche;
  Vista   la   proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
iniziative della ricerca scientifica  e  tecnologica  presentata  con
nota  n. 766/ACG/88 del 10 ottobre 1988, in ordine alla realizzazione
da parte del Consiglio  nazionale  delle  ricerce  di  quattro  nuovi
progetti  finalizzati  di ricerca, riguardanti: ricerche avanzate per
innovazioni  nel  sistema  agricolo  (RAISA);  ingegneria   genetica;
invecchiamento;  prevenzione  e  controllo  dei  fattori  di malattia
(FATMA);
  Vista  la  proposta  prot. n. UPPF 085/89 - P.F. 041 - III 1 del 29
aprile 1989 del Ministro per il coordinamento delle iniziative  della
ricerca   scientifica   e   tecnologica   di  integrare  il  progetto
finalizzato "Ingegneria genetica" con un nuovo sottoprogetto dal tema
"Mappaggio e sequenziamento del Genoma umano" per l'importo di 12.500
milioni di lire;
  Vista  la  nota  integrativa prot. n. UPF 093/89 - V2 del 15 maggio
1989 con la quale il Ministro per il coordinamento  delle  Iniziative
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica precisa, tra l'altro, che
l'entita' delle disponibilita' finanziarie da destinarsi all'avvio di
nuovi  progetti finalizzati, ivi comprese le integrazioni relative ai
sottoprogetti "Mappaggio e sequenziamento del Genoma umano" e "Studio
di   farmaci   per  l'AIDS"  (7.500  milioni  di  lire),  riguardanti
rispettivamente  i  progetti  finalizzati  "Ingegneria  genetica"   e
"Prevenzione  e  controllo  dei  fattori  di  malattia",  sono pari a
139,150 miliardi di lire;
  Considerata la notevole importanza che detti progetti rivestono per
lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del  Paese,
con  prevedibili  ricadute  nel  medio  periodo (soprattutto sotto il
profilo del miglioramento della qualita' della vita);
  Considerato  che  negli studi di fattibilita' dei predetti progetti
finalizzati e' richiamata la disponibilita' da  parte  di  imprese  e
laboratori  privati  a  partecipare anche con le proprie risorse alla
attuazione dei medesimi;
  Vista  la  propria  delibera  dell'8  aprile 1987 che ha definito i
criteri per  l'istruttoria  tecnico-economica  relativa  ai  predetti
progetti finalizzati da espletarsi da parte del nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici;
  Vista  la  relazione  del  nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n.  878,
trasmessa con nota n. 2/1529 del 26 maggio 1989;
  Udita  la  relazione  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Delibera:
  Il  Consiglio  nazionale delle ricerche e' autorizzato a dare avvio
ai seguenti progetti finalizzati: ricerche avanzate  per  innovazioni
nel  sistema  agricolo  (RAISA); ingegneria genetica; invecchiamento;
prevenzione e controllo dei fattori di malattia.
  Per  l'attuazione  dei  suddetti  progetti  finalizzati il Ministro
dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e   tecnologica
verifichera'  il carattere integrativo dell'eventuale ricorso ai vari
strumenti di intervento  finanziario  esistenti,  soprattutto  con  i
programmi  nazionali di ricerca e con i progetti di ricerca applicata
di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' con i programmi di
ricerca  comunitari  e  internazionali. Cio' al fine di verificare la
coerenza e la congruita' dei vari strumenti pubblici  di  intervento,
evitando  ogni  possibile  duplicazione di interventi. Analogamente i
predetti progetti finalizzati dovranno essere coordinati anche  nella
fase  esecutiva  con  quelli  in  corso  di  svolgimento  a  cura dei
Ministeri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste.
  Verifichera'  inoltre  che gli organi del Consiglio nazionale delle
ricerche, in sede di redazione dei programmi esecutivi, perseguano un
incremento  delle  quote  di finanziamento per ricerche da erogare ad
unita' operative operanti nel Mezzogiorno, tali  da  raggiungere  una
percentuale  di investimenti in linea con l'accordo di programma, per
il triennio 1988-1990, intervenuto tra il predetto  Consiglio  ed  il
Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, il cui
finanziamento e' stato deliberato dal CIPE il 30 marzo 1988.
  Il fabbisogno finanziario complessivo destinato alla esecuzione dei
progetti  autorizzati  viene  fissato,  sulla  base  dei   tassi   di
inflazione programmata, nella misura non superiore a 429,275 miliardi
di lire correnti ed  e'  articolato  secondo  il  quadro  tematico  e
pluriennale di cui all'annessa tabella A).
  Fermo  restando  l'importo complessivo destinato a ciascun progetto
finalizzato, l'assegnazione annuale delle risorse ai singoli progetti
potra'  essere  commisurata  a  cura  del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  all'effettivo  stato  di
avanzamento del progetto stesso.
  Il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, in occasione della presentazione della Relazione annuale
sullo  stato di attuazione dei progetti finalizzati, redatta ai sensi
dell'art. 2, terzo comma, della  legge  24  dicembre  1988,  n.  542,
esporra'  le  eventuali  esigenze  di  aggiornamento  degli  studi di
fattibilita' derivanti dagli sviluppi  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e sottoporra' all'esame del CIPE le proposte di modifiche
da   apportare   (modificazioni   degli   obiettivi,    dei    tempi,
dell'allocazione delle risorse, etc.).
                              Raccomanda
al   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica di:
    a)   favorire,   nell'ambito   della   normativa   esistente,  lo
snellimento  delle  procedure  amministrative  per  un   efficace   e
tempestivo  svolgimento  delle  attivita'  di ricerca, anche mediante
l'articolazione della fase attuativa in due progetti esecutivi di cui
il  primo  riferito  ad  un  triennio,  fermo rimanendo il vincolo di
erogazione annuale,  che  avverra'  con  riferimento  alle  attivita'
effettivamente svolte nell'anno precedente;
    b) verificare che detti programmi esecutivi siano basati su tempi
di  svolgimento  e  su  premesse  scientifiche   in   linea   con   i
corrispondenti  studi  di  fattibilita' e che la ripartizione annuale
dei costi indicati nei programmi esecutivi sia  coerente  con  quanto
indicato nella predetta tabella A);
    c)  verificare  che  siano  allestiti,  per  la  formulazione dei
progetti esecutivi, quadri-obiettivo di coordinamento  temporale  tra
le  attivita'  ed i prodotti attesi delle differenti unita' operative
ammesse al finanziamento,  allo  scopo  di  rafforzare  il  grado  di
integrazione  dei progetti finalizzati, a livello di ciascun progetto
e sottoprogetto, e di potenziare la  funzionalita'  degli  organi  di
direzione,  eventualmente  riducendo il numero delle unita' operative
previste da ciascun progetto,  ed  attuando  forme  di  coordinamento
centrale   per   le   attivita'   di   informazione,  raccolta  dati,
documentazione e diffusione, al fine di  un  effettivo  trasferimento
dei risultati delle ricerche;
    d)  verificare che, nella fase di realizzazione dei progetti, sia
data  ampia  diffusione  mediante  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  dei  bandi  delle  tematiche  di  ciascun  progetto, delle
possibilita'  di  accesso  ai  finanziamenti   e   dei   criteri   di
valutazione;
    e)    ricercare,   ove   possibile,   il   coinvolgimento   nella
realizzazione dei progetti degli utilizzatori finali  anche  mediante
propri  apporti finanziari ed operativi di carattere integrativo, con
particolare  riferimento  alle  strutture  di  ricerca  del  servizio
sanitario nazionale e di quelle del settore farmacologico;
    f) vigilare affinche' il finanziamento dei progetti esecutivi sia
correlato al raggiungimento degli obiettivi previsti con  particolare
riferimento   ai  risultati  derivanti  dalle  attivita'  di  ricerca
finalizzate al miglioramento della qualita' della vita;
    g)  promuovere  la  predisposizione  di uno schema informativo da
parte  del  Consiglio  nazionale  delle   ricerche   da   aggiornarsi
annualmente  in  occasione  della  predisposizione  del  bilancio  di
previsione nel quale figurino -  per  ogni  progetto  finalizzato  in
corso  di  attuazione  o  di  proposta - lo stato di avanzamento e le
previsioni relative a tutte le scadenze successive.
    Roma, addi' 2 giugno 1989
                                      Il Presidente delegato: FANFANI